E’ compito della valutazione dei rischi aziendale, a cura del Datore di Lavoro in collaborazione col Servizio di Prevenzione e Protezione, stabilire quali interventi risultano necessari per allineare l’attività alla normativa vigente. Essa suggerisce la priorità da assegnare alle varie azioni in funzione del rischio valutato per i lavoratori; ne consegue che, un rischio valutato come significativo, presupporrebbe un intervento a breve termine in quanto gravemente condizionante l’incolumità dei lavoratori.
Spesso questi interventi di miglioramento richiedono uno sforzo economico da parte dell’azienda (a titolo esemplificativo e non esaustivo: acquisto di cartellonistica, corsi di formazione, adeguamento/ripristino delle protezioni previste per macchine e attrezzature, ecc.).
Uno degli aspetti più significativi che scaturisce dall’analisi dell’articolo 2087 del Codice Civile è l’irrilevanza della fattibilità economica nei confronti degli interventi da prevedere per il miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
In altre parole la sicurezza sul lavoro essendo un diritto per le persone (sancito anche dalla Costituzione in più passaggi) è una priorità assoluta e quindi non può risultare subordinata a valutazioni di tipo economico.
Per questi motivi non è tollerato il ragionamento secondo cui il Datore di Lavoro, ad esempio, non acquista le scarpe antinfortunistiche ai lavoratori perché ritiene il costo dell’operazione troppo onerosa.
La Corte di Cassazione è ormai orientata in maniera costante in questo senso, “qualora utilizzi una macchina non dotata dal costruttore del prescritto dispositivo di sicurezza, il datore di lavoro non può invocare a sua discolpa l’impossibilità pratica di realizzare tale dispositivo, nè l’onerosità delle modifiche necessarie per la sua applicazione”
(Cass. sez. IV pen., 2 gennaio 1990, n. 4, Tontini).
Autore: Michele Piscino
Fonte: Sentenze Corte Suprema di Cassazione