Regolamento Europeo REACH

Il Regolamento CE n.1907/2006, meglio noto come Regolamento Europeo REACH (Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals), riguarda la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche ed è nato dall’esigenza di aumentare il livello di protezione della salute umana e dell’ambiente dagli effetti di sostanze chimiche pericolose e di implementare la conoscenza dei pericoli e dei rischi di queste.

Il regolamento promuove inoltre il mantenimento della competitività, il rafforzamento dello spirito di innovazione dell’industria chimica europea e metodi alternativi per la valutazione dei pericoli che le sostanze comportano allo scopo di ridurre il numero di test effettuati sugli animali.

Il Regolamento REACH sostituisce oltre 40 direttive e regolamenti e crea un solo sistema applicabile a tutte le sostanze chimiche in Europa.

Gli obiettivi del Regolamento REACH sono molto ambiziosi e complessi, includono pesanti responsabilità che ricadono sulle aziende e impegnative scadenze per l’industria e le autorità di regolamentazione.

Fra le autorità di regolamentazione l’ECHA (Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche) rappresenta la forza motrice per l’attuazione dell’innovativa legislazione dell’UE sulle sostanze chimiche e assiste le società affinché si conformino alla legislazione.

Il campo di applicazione del Regolamento REACH copre tutte i prodotti chimici (sostanze o miscele) ad esclusione di:

  • sostanze radioattive;
  • medicinali per uso umano o veterinario;
  • sostanze assoggettate a controllo doganale che sono in deposito temporaneo o in zone franche;
  • sostanze intermedie non isolate;
  • trasporto di sostanze chimiche;
  • rifiuti.

Il fulcro del sistema REACH consiste nella registrazione delle sostanze chimiche che prevede la registrazione su banca dati di tutti quei prodotti chimici che vengono prodotti o importati in Europa in quantitativo uguale o superiore a una tonnellata/anno. In assenza di tale registrazione il prodotto chimico non potrà ne venire prodotto, ne importato in Europa.

Il Regolamento REACH è entrato in vigore il 1 Giugno 2007 mentre l’obbligo di registrazione vige dal 1 Giugno del 2008 con le seguenti scadenze:

Nota:
Sostanze CMR = Sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per il sistema riproduttivo

La registrazione dei prodotti chimici in banca dati attribuisce alle aziende il compito di identificare e gestire i rischi collegati alle sostanze e miscele che producono e vendono nell’Unione europea. In questo modo le aziende devono dimostrare alle autorità di regolamentazione (per esempio l’ECHA) come utilizzare tali sostanze senza correre rischi e informare gli utenti delle misure di gestione dei rischi. Se tali rischi non sono gestibili, le autorità hanno la facoltà di imporre varie limitazioni all’uso delle sostanze e nel lungo termine le sostanze più pericolose devono essere sostituite con sostanze meno pericolose.

Il regolamento REACH interessa una vasta gamma di aziende appartenenti a numerosi settori, anche quelle che potrebbero non ritenersi, in primo avviso, interessate dalle problematiche relative alle sostanze chimiche, implicando invece l’assunzione diretta di precise responsabilità da parte di queste ultime.

Il regolamento REACH è stato completato nel 2008 con il Regolamento CLP (Regolamento CE n.1272/2008) relativo a classificazione, etichettatura e imballaggio dei prodotti chimici pericolosi.

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Autore: Roberta Pellizzon
Fonte: Regolamento CE n.1907/2006

Pubblicato in Valutazione rischi.

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