Prevenzione incendi per le attività ricettive turistico alberghiere

Il 30 marzo 2012 è stato pubblicato in G.U. (ed entrerà in vigore dal 30/04) il piano straordinario biennale concernente l’adeguamento alle diposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, che non abbiano ancora completato l’adeguamento alle suddette disposizioni.

Il piano indica il programma dell’adeguamento che le strutture devono realizzare entro la scadenza del 31 dicembre 2013.
L’ammissione al piano è consentita alle strutture in possesso dei seguenti requisiti di sicurezza:

  • Servizio di sicurezza interno, permanentemente presente durante l’esercizio e ricompreso nel piano di emergenza, al fine di consentire un tempestivo intervento di contenimento e di assistenza all’esodo. Il numero minimo di addetti deve essere pari a:
  1. strutture da 26 a 100 posti letto: non meno di uno;
  2. strutture da 101 a 300 posti letto: due + 1 per ogni incremento della capacità ricettiva di 150 posti letto.
  • Gli addetti del servizio interno di sicurezza devono avere conseguito l’attestato di idoneità tecnica previa frequentazione del corso (allegato IX D.M. 10/03/98), rispettivamente di tipo B per le strutture ricettive di categoria A e B (1), e di tipo C per le strutture ricettive di categoria C (1).
  • Impianti elettrici realizzati in conformità alla L. 186/68 e rispondenti alla L. 46/90.
  • Impianti di illuminazione, allarme, rivelazione, estinzione incendi e ascensori antincendio dotati di impianti di sicurezza ad alimentazione automatica. L’autonomia dell’alimentazione di sicurezza deve consentire lo svolgimento in sicurezza del soccorso e dello spegnimento per il tempo necessario. L’impianto di illuminazione di sicurezza deve assicurare un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux, ad 1 m. di altezza dal piano di calpestio lungo le vie di uscita.
  • Sistemi di allarme acustico in grado di avvertire gli ospiti e il personale presenti delle condizioni di pericolo in caso di incendio. I dispositivi sonori devono avere caratteristiche e ubicazioni tali da poter segnalare il pericolo a tutti gli occupanti del fabbricato o delle parti di esso coinvolte dall’incendio. Per edifici muniti di impianto fisso di rivelazione e segnalazione d’incendio, il sistema di allarme deve funzionare automaticamente, anche in assenza di alimentazione elettrica principale, per un tempo non inferiore a 30 minuti.
  • Tutte le attività ricettive devono essere dotate di un adeguato numero di estintori portatili distribuiti in modo uniforme nell’area da proteggere (è comunque necessario che alcuni si trovino in prossimità degli accessi e in vicinanza di aree a maggior pericolo). Gli estintori devono essere ubicati in posizione facilmente accessibile e visibile, e segnalati con appositi cartelli che ne facilitino l’individuazione, anche a distanza. Devono essere installati in ragione di uno ogni 200 m2 di pavimento (o frazione) con un minimo di un estintore per piano. Dovranno avere capacità estinguente non inferiore a 13A-89B. A protezione di aree ed impianti a rischio specifico devono essere previsti estintori di tipo idoneo.
  • Nelle attività ricettive con capianza superiore a 100 posti letto deve essere prevista l’installazione di un impianto fisso di rivelazione a segnalazione automatica degli incendi in grado di rivelare e segnalare a distanza un principio d’incendio che possa verificarsi nell’ambito dell’attività.
  • Presenza di segnaletica di sicurezza conforme alla normativa vigente e che segnali adeguatamente la posizione e la funzione degli spazi calmi(2).
  • Sistema di gestione della sicurezza che assicuri la costante efficienza delle vie di esodo, dei mezzi e degli impianti antincendio, elettrici, di ventilazione, condizionamento e riscaldamento. Il responsabile di tale sistema deve assicurare che le procedure di chiamata dei soccorsi siano chiaramente indicate, a fianco di qualsiasi apparecchio telefonico dal quale questa chiamata sia effettuabile. Deve inoltre provvedere affinchè, in caso di incendio, il personale sia in grado di usare correttamente i mezzi disponibili per le operazioni di primo intervento, nonché di azionare il sistema di allarme e il sistema di chiamata di soccorso. Tali operazioni devono essere chiaramente indicate al personale ed impartite anche in forma scritta. Tenendo conto delle condizioni di esercizio, il personale deve essere chiamato a partecipare almeno due volte all’anno a riunioni di addestramento e di allenamento all’uso dei mezzi di soccorso, di allarme e di chiamata di soccorso, nonché a esercitazioni di evacuazione dell’immobile sulla base del piano di emergenza opportunamente predisposto. Nelle attività ricettive di capienza superiore a 500 posti letto deve essere previsto un sistema di sicurezza opportunamente organizzato, composto da un responsabile, e da addetti addestrati per il pronto intervento e dotati di idoneo equipaggiamento.
  • All’ingresso della struttura ricettiva devono essere esposte bene in vista precise istruzioni relative al comportamento del personale e del pubblico in caso di sinistro ed in particolare una planimetria dell’edificio che indichi alle squadre di soccorso la posizione: delle scale e delle vie di evacuazione, dei mezzi e degli impianti di estinzione disponibili, dei dispositivi di arresto degli impianti di distribuzione del gas e dell’elettricità, del dispositivo di arresto del sistema di ventilazione, del quadro generale del sistema di rivelazione e di allarme, degli impianti e locali che presentano un rischio speciale, degli spazi calmi. Su ciascun piano deve essere esposta una planimetria d’orientamento, in prossimità delle vie di esodo, che segnali anche la posizione e la funzione degli spazi calmi. Anche in ciascuna camera devono essere esposte bene in vista istruzioni che indichino il comportamento da tenere in caso di incendio (oltre che in italiano, anche in alcune lingue estere, tenendo contro della provenienza della clientela abituale della struttura ricettiva). Tali istruzioni devono essere accompagnate da una planimetria semplificata del piano, che evidenzi schematicamente la posizione della camera rispetto alle vie di evacuazione, alle scale ed alle uscite e devono attirare l’attenzione sul divieto di utilizzare gli ascensori in caso di incendio.
  • Scale e passaggi aventi larghezza minima di m. 0,90.

Note:
(1)Il D.P.R. 151/2011 ricomprende nell’attività 66 alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti letto suddividendoli in:

  • Cat. A (fino a 50 posti letto)
  • Cat.B (da 51 a 100 posti letto)
  • Cat. C (oltre 100 posti letto)

(2)Spazio calmo antincendio: zona separata dall’incendio tramite strutture resistenti al fuoco ed in comunicazione diretta con un percorso protetto fino ad un’uscita di piano, che costituisce un luogo temporaneamente sicuro per le persone fisicamente disabili, in attesa dell’assistenza per il loro esodo. (possono essere intesi come stanze o ambienti in grado di accogliere tutti coloro che per l’esodo non possono utilizzare le scale)

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Autore: Giada Travia
Fonte: D.M. 16/03/2012, D.M. 09/04/94 e s.m.i. e D.P.R. 151/2011

Pubblicato in Valutazione rischi.

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