Nuove schede di sicurezza dopo i regolamenti REACH e CLP

La scheda di sicurezza è il principale strumento documentale attraverso cui il produttore (o l’importatore) di una sostanza chimica comunica con chi la usa.

Si tratta di un documento tecnico il cui fine è fornire informazioni su sostanze e miscele chimiche.
La scheda di sicurezza (SDS) contiene, infatti, tutte le informazioni necessarie sulle proprietà fisico-chimiche, tossicologiche, di pericolo per l’ambiente, di misure di prevenzione e protezione dei rischi, di identificazione dei pericoli, dei dispositivi di prevenzione e protezione da utilizzare, necessarie per una corretta e sicura manipolazione delle sostanze e miscele.

Con l’introduzione del REACH, la redazione della scheda di sicurezza diventa obbligatoria, oltre che per sostanze o preparati classificati in base ai criteri di cui alle Direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE, anche nei seguenti casi:

  • sostanze persistenti, bioaccumulanti e tossiche (Pbt) e molto persistenti e molto bioaccumulanti (vPvB) in base ai criteri di cui all’allegato XIII;
  • sostanze incluse nella lista di quelle eventualmente candidate all’autorizzazione, disposta dall’art. 59;
  • su richiesta dell’utilizzatore professionale, per preparati non classificati ma contenenti (in concentrazione individuale pari o superiore all’1% in peso per preparati solidi e liquidi o allo 0,2% in volume per preparati gassosi) sostanze pericolose, oppure dotate di valore limite d’esposizione professionale o ancora rientranti nei casi di cui sopra.

La scheda di sicurezza redatta a norma dell’allegato II del Regolamento REACH è composta da 16 punti:

  1. Identificazione del preparato e della società
  2. Identificazione dei pericoli
  3. Composizione/informazione sugli ingredienti
  4. Interventi di primo soccorso
  5. Misure antincendio
  6. Misure in caso di dispersione accidentale
  7. Manipolazione e immagazzinamento
  8. Protezione personale/controllo dell’esposizione
  9. Proprietà fisiche e chimiche
  10. Stabilità e reattività
  11. Informazioni tossicologiche
  12. Informazione ecologiche
  13. Osservazioni sullo smaltimento
  14. Informazioni sul trasporto
  15. Informazioni sulla normativa
  16. Altre informazioni

Principali novità rispetto alla legislazione precedente

  • Inversione delle sezioni 2 “Identificazione dei pericoli” e 3 “Composizione/informazione sugli ingredienti”;
  • Nessuno dei punti della scheda di sicurezza può essere privo di testo;
  • La scheda di sicurezza deve essere redatta da persona competente (formazione adeguata e relativi corsi di aggiornamento);
  • Occorre indicare il nominativo della persona responsabile dell’immissione sul mercato della sostanza/miscela;
  • Inserimento di un indirizzo e-mail della persona da contattare in caso di necessità;
  • Obbligo di fornire la SDS nella lingua ufficiale dello stato in cui la sostanza viene venduta/esportata;
  • Nuovi pittogrammi di pericolo (ai sensi del Regolamento CLP);
  • Nella sezione 3 “Composizione/informazione sugli ingredienti” occorre indicare le percentuali esatte dei componenti il prodotto;
  • Nella sezione 8 “Protezione personale/controllo dell’esposizione” è obbligatorio indicare i valori limite di esposizione professionale;
  • Introduzione di allegati alla scheda si sicurezza (scenari di esposizione) in cui viene indicato in quali condizioni i prodotti vengono utilizzati (soltanto per prodotti pericolosi e per produzioni/importazioni sopra 10 t/anno).

La forma in 16 punti e i contenuti minimi non vengono modificati per le sostanze prodotte/importate nella fascia 1-10 t/anno, mentre per le sostanze prodotte o importate, in quantitativi pari o superiori, occorrerà predisporre una nuova scheda di sicurezza poiché la registrazione prevede anche la redazione di una relazione sulla sicurezza chimica.

Autore: Roberta Pellizzon
Fonte: Federchimica, AssiCC, Ministero della Salute.

Pubblicato in Sicurezza sul lavoro.

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