Modifiche agli allegati 3A e 3B del D.Lgs. 81/2008

Previsto entro il 31 dicembre 2009 dall’art. 40 comma 2-bis del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/08), soltanto nella data del 15 marzo 2012 la Conferenza Stato-Regioni ha approvato, in maniera definitiva, il decreto attuativo relativo alle modifiche apportate al contenuto degli Allegati 3A e 3B del D.Lgs. 81/08.

Il decreto, costituito da quattro articoli e due allegati, tratta dei contenuti minimi della cartella sanitaria e della comunicazione del giudizio di idoneità.

Nel testo del decreto vengono trattate le finalità, le modalità, le disposizioni transitorie e l’entrata in vigore dello stesso, sottolineando la responsabilità del medico competente della raccolta, dell’aggiornamento e della custodia delle informazioni minime della cartella sanitaria e di rischio.

Viene inoltre stabilito che tutti i dati andranno trasmessi esclusivamente tramite via telematica. Proprio per questo motivo viene istituito un periodo di sperimentazione che potrà permettere di individuare le criticità della trasmissione telematica per poi migliorare il sistema.

Durante il periodo della sperimentazione, a causa di eventuali difficoltà riscontrate nell’invio telematico, verranno sospese le sanzioni previste dall’art.58 comma 1, lettera e (“trasmissione delle informazioni da parte del medico competente ai servizi competenti entro il primo mese dell’anno successivo all’anno di riferimento”) e prorogarti i termini al 30 giugno 2013.

Negli allegati I e II sono invece riportati i nuovi testi degli allegati 3A e 3B del D.Lgs.81/08.
Le principali modifiche introdotte sono:

  • Assenza di firma del datore di lavoro e del lavoratore per accettazione;
  • Obbligo di specificare, per le visite successive, la tipologia della visita che andrà effettuata, in riferimento all’art. 41 comma 2;
  • Sono riportati i contenuti minimi (che il medico competente può ovviamente implementare se lo ritiene opportuno) della comunicazione scritta del giudizio di idoneità alla mansione.

Il testo del decreto entrerà in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

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Autore: Roberta Pellizzon
Fonte: Schema di decreto da adottarsi ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. 81/2008

Pubblicato in Valutazione rischi.

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