La tutela della salute e della sicurezza degli uffici all’estero

Il 22 maggio di quest’anno entrerà in vigore il decreto 16 febbraio 2012, n. 51Regolamento recante disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza degli uffici all’estero” ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2012. Il regolamento in questione disciplina le nuove disposizioni in materia di tutela della salute sui posti di lavoro all’estero come da richiamo all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e relative articolazioni, in applicazione dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

Il documento, le cui previsioni sono frutto di studi approfonditi espletati dal Ministero degli Affari Esteri, quello del Lavoro, della P.A. e della Semplificazione, è uno strumento ispirato alle direttiva della Comunità europea e che disciplinerà sulla base di schemi preventivi la salute dei lavoratori nei posti di lavoro all’estero e precisamente “ le mansioni di rappresentante diplomatico, quindi lavoro presso le Ambasciate e Legazioni e in rappresentanze permanenti presso Enti o Organizzazioni internazionali; gli uffici consolari, che si distinguono in uffici consolari di I e di II categoria; gli istituti italiani di cultura”, così come previsto dall’art. 30 del D.P.R.  n. 18 del 1967.

Nella fattispecie il suddetto Regolamento detta le disposizioni per due aree di lavoro ben identificate: quella relativa al lavoro svolto nei Paesi della Comunità Europea, per i quali si applica la normativa locale, se in linea con le direttive comunitarie e con l’art. 8 del decreto n. 51 2012, che prevede le modalità di nomina del medico competente.

L’altra area invece riguarda gli uffici situati in paesi che non appartengono alla C.E., bisogna fare una piccola distinzione. Per quelli dotati di una normativa ad hoc, si applica quest’ultima a patto che la stessa sia in linea con quanto stabilito dal decreto legislativo 81/2008; in quelli invece dove non c’è una normativa in materia di sicurezza sui posti di lavoro, si applica il decreto precedentemente citato.

Le disposizioni sicuramente più importanti del decreto legislativo n 51/2012 che ha introdotto nuove disposizioni comportamentali per gli uffici all’estero, sono incardinate nell’articolo 6 che stabilisce i criteri per l’identificazione del Medico competente per gli uffici aventi sede negli Stati dell’Unione Europea; l’articolo 7 che identifica il Medico competente per gli uffici non aventi sede negli Stati dell’Unione Europea; l’8 che identifica la figura del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; e per ultimo l’articolo 9 che prescrive le modalità di nomina del  Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Autore: Luciano Mottola

 

 

 

Pubblicato in Sicurezza sul lavoro.

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