La Culpa in Eligendo applicata alla sicurezza sul lavoro

Già dall’emanazione del d.lgs. 626/94, il legislatore concettualizza la sicurezza sul lavoro sulla base di una tutela prevenzionistica di tipo soggettivo; un sistema di prevenzione programmatica e organizzata che, a seconda della tipologia aziendale, sarà più o meno complesso.

La sicurezza nei luoghi di lavoro, in altre parole, non è più vista come una serie di regole improvvisate imposte dal datore di lavoro e da rispettare senza condizioni, bensì un sistema formalizzato basato sulla collaborazione tra soggetti competenti, ognuno rispetto alla propria posizione.

Ne consegue quindi che uno degli aspetti più critici relativi all’organizzazione di una azienda è la giusta attenzione da dedicare alla scelta dei vari soggetti “chiave” che ricoprono posizioni di responsabilità: è necessario selezionare in maniera accurata i soggetti che dovranno utilizzare macchinari pericolosi, prendere decisioni, soccorrere colleghi in caso di emergenza, e via discorrendo. La scelta di una soggetto che fatti delittuosi dimostreranno essere non adeguata porterà alla cosiddetta “culpa in eligendo”, locuzione latina che sta ad indicare che sarà imputabile a chi sceglie (normalmente il datore di lavoro, o un dirigente) la colpa della scelta “sbagliata” causata dalla negligenza di non aver selezionato accuratamente il soggetto.

Questo aspetto risulta oggi ancora decisamente sottovalutato. Il Datore di Lavoro spesso tende ad affidare frettolosamente all’interno dell’azienda ruoli delicati a persone che non hanno le attitudini e/o le caratteristiche necessarie allo svolgimento di determinate mansioni, spesso solo perché è obbligato dalla normativa a farlo, e questa carenza è senz’altro uno degli aspetti che vanno ad alimentare la probabilità di un evento infortunistico.
La somministrazione e il superamento di un corso di formazione, seppur in linea con la normativa vigente, non è l’unico aspetto che rende idoneo un soggetto allo svolgimento di talune attività.

Un esempio lampante è la designazione degli addetti alle emergenze nei luoghi di lavoro. Il personale selezionato oltre ad avere una preparazione tecnico/professionale specifica, dovrà possedere idonee caratteristiche fisiche, psichiche e conoscere in maniera soddisfacente gli ambienti aziendali (oltre naturalmente alle procedure da seguire in caso di necessità, ma questo fa parte dell’aspetto informativo/formativo, altro obbligo in capo al Datore di Lavoro).

La scelta di un soggetto carente anche solo in uno degli aspetti indicati porterà dunque il Datore di Lavoro, o il dirigente che si è occupato della designazione, in caso di incidente ad essere chiamato in causa per “culpa in eligendo”.

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Autore: Michele Piscino
Fonte: D.Lgs. 81/08, codice civile

Pubblicato in Valutazione rischi.

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