La Corte di Cassazione con tale sentenza ha voluto cristallizzare in maniera chiara e specifica la responsabilità del datore di lavoro, anche in caso di comportamenti negligenti da parte del lavoratore dipendente.
Infatti il lavoratore in servizio presso la cava ad un impianto per la frantumazione , svolgeva mansione di pulizia e rimozione dei detriti nel locale sottostante il frantoio, ed in prossimità di un nastro trasportatore, quando scivolando a causa del terreno viscido, cadde incastrando il braccio sinistro tra gli apparati del nastro stesso subendo l’amputazione dell’arto.
Il direttore tecnico, il responsabile della sicurezza ed il preposto sono stati condannati in primo e secondo grado per lesioni colpose commesse a seguito della violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro in danno al lavoratore, nonché in ordine ad alcune connesse violazioni contravvenzionali.
La difesa invece del datore di lavoro era basata esclusivamente sull’azione avventata posta dal lavoratore, ma purtroppo tale tesi difensiva non trova riscontro sul principio attivato dalla Cassazione.
Il Supremo Giudice, in tal caso ha ritenuto come parametro fondamentale per determinare la fondatezza del reato l’assunzione o meno di tutte le prescrizioni, nonché di tutte le informazioni necessarie da fornire al lavoratore sia scritte che direttive, in ordine alla corretta e sicura esecuzione dell’incarico, di aver fatto eseguire l’opera senza la griglia di protezione e della relativa fune di blocco d’emergenza dell’impianto.
Ossia in tal caso, la responsabilità del datore di lavoro non può essere esclusa anche qualora il lavoratore basandosi sulla sua esperienza, abbia posto in essere dei comportamenti negligenti, poiché in tal senso entra in gioco la previsione dell’evento lesivo.
In poche parole la Suprema Corte si è posta la domanda, se il datore di lavoro avesse adottato tutte le prescrizioni necessarie ed avesse fornito tutte le informazioni in merito al rischio dell’attività svolta dal lavoratore e determinato un protocollo di sicurezza per il tipo di intervento da eseguire sulla macchina, ciò avrebbe evitato l’evento lesivo e quindi l’infortunio?
La risposta appare abbastanza chiara:
il Supremo Giudice ha ritenuto che la mancata adozione delle misure di sicurezza è stata determinante da un punto di vista di causa ed effetto, giacchè l’adozione degli accorgimenti richiesti avrebbe certamente evitato un incidente di tal natura.
In conclusione forse il datore di lavoro avrebbe sicuramente dovuto investire in maniera diversa su tutti i sistemi di prevenzione e sicurezza nella propria impresa affidandosi così a terzi responsabili capaci di poter valutare e verificare il sistema ed i protocolli adottati; forse la Corte di Cassazione orientandosi in tal senso vuole correttamente sviluppare ed adeguare una mentalità Europea, ad un sistema come il nostro che di fatto presenta diverse lacune che possono determinare tali epiloghi.
Abg. Antonino Billè