Da Luglio 2012 stop alle autocertificazioni anche per le aziende con meno di dieci dipendenti

La vecchia normativa, infatti, e precisamentel’art. 29 del D.Lgs. 81/2008, prevedeva la possibilità per i piccoli imprenditori di autocertificare il documento sulla valutazione dei rischi, e il 30 giugno di quest’anno scadrà il valore formale di tale autocertifìcazione. Le nuove disposizioni in materia obbligano anche l’impresa con meno di dieci dipendenti a compilare e consegnare il DVR, Documento sulla valutazione dei rischi.

Nell’attuale contesto  infatti la situazione di coloro che saranno trovati in possesso della sola autocertificazione, non corredata quindi di tutti gli elementi voluti dal legislatore, sarà equiparata mancata valutazione dei rischi presenti nell’ambiente di lavoro. Non potendo più applicare la disciplina che prevedeva la possibilità per tali aziende di presentare un modello autocertificativo,  novità concerneranno anche la redazione del DVR che prevede la presenza di  più soggetti. Infatti la valutazione dei rischi e la conseguente elaborazione del documento di valutazione deve essere effettuata dal datore di lavoro, in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, figura che, eccetto qualche caso particolare, nelle piccole imprese coincide sempre col datore di lavoro, oltre al medico competente.

Per chi non dovesse ottemperare a quanto previsto dalla nuova normativa le sanzioni sono molto pesanti. Per l’omessa redazione del Documento di Valutazione dei rischi è previsto l’ arresto da tre a sei mesi o l’ammenda da € 2.500,00 a € 6.400,00.

Quando invece il DVR è incompleto,  cioè nei casi in cui sia stata omessa l’indicazione di quanto previsto dall’art 28 (lettere b,c,d,), quindi le misure di prevenzione e protezione e DPI; il programma delle misure idonee a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; le procedure relative alle misure da adottare e la distribuzione dei compiti e delle responsabilità in azienda, è prevista un’ammenda da € 2.000,00 a € 4.000,00.

Nei casi di omessa indicazione dì quanto previsto dall’art. 28 (lettere a, f), specificamente la relazione sulla valutazione di tutti i rischi, nella quale siano specificati i criteri adottati per la variazione stessa nonché l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento, l’ammenda va da Euro 1.000,00 a Euro 2.000,00.

Autore: Luciano Mottola

 

Pubblicato in Valutazione rischi.

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