Cambia lo scenario in materia di sicurezza sul lavoro circa l’interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza

Il Decreto interministeriale sulle semplificazioni, D.L. 5/2012, in vigore dal 10 febbraio ha introdotto delle  modifiche significative in materia di sicurezza sul lavoro, in relazione alle donne in gravidanza. Nella fattispecie le novità più significative inerenti l’astensione dalle attività lavorative delle donne in gravidanza, che scaturiscono dal decreto su citato a decorrere dal primo aprile 2012, hanno riclassificato le competenze a decidere su tali procedimenti come prima disposte dal decreto legislativo 26 marzo del 2001, n 151.

La vecchia normativa, precisamente all’art. 17 prevedeva al secondo comma che nei casi di decisioni circa l’interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, a decidere nel merito del provvedimento era il Ministero del Lavoro, che poteva avvalersi dell’aiuto delle Aziende Sanitarie Locali, nel caso in cui lo ritenesse opportuno.

Quindi secondo la vecchia normativa la competenza era esclusivamente assegnata al Ministero del Lavoro, che, nei casi in cui lo riteneva necessario, poteva delegare le ASL di competenza. Nella nuova normativa, scaturente dal D.L. 5/2012, il secondo comma del D. L.gsvo è stato completamente sostituito, attribuendo la competenza in merito alle questioni di cui sopra sia al Ministero del Lavoro che alle ASL.

In particolare le attribuzioni di competenze nello specifico sono state poi regolate dai successivi commi  stabilendo che nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, a disporre il provvedimento non è più il servizio ispettivo del Ministero del Lavoro, come previsto dal vecchio terzo comma,  ma l’Azienda Sanitaria Locale di competenza  con  modalita’  definite  con  Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano (che prima era definito dal decreto legislativo 151/2001, art 17, lett. a). Il vecchio quarto comma invece che prevedeva, nei casi di astensione  dovuta a condizioni lavorative pregiudizievoli per la donna o per il bambino, lo svolgimento della relativa procedura da parte del servizio ispettivo del Ministero del Lavoro, che con  il nuovo intervento legislativo è stato definitivamente  sostituito  dalla Direzione Territoriale del Lavoro.

Autore: Luciano Mottola

 

Pubblicato in Sicurezza sul lavoro.

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