Tutela di studenti e destinatari di percorsi formativi attraverso la sorveglianza sanitaria

Parere della Direzione Regionale del Lavoro per la Lombardia Prot. n. 87

Il decreto 81/08 nell’art.2 definisce lavoratore:

  • colui che presta la propria attività per un datore di lavoro anche al solo fine di apprendere un arte una professione;
  • il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento;
  • l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionali nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o alle apparecchiature in questione.

Dal testo si evince un chiaro obbligo di tutela anche verso questa categoria di lavoratori, che nel concreto avviene sia attraverso l’elaborazione del documento di valutazione del rischio, che attraverso l’attivazione della sorveglianza sanitaria, elenchiamo due casistiche:

  1. scuola in cui si “faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminale: lo studente è equiparato ad un lavoratore sin dal suo ingresso nella scuola;
  2. scuola al cui interno si eroga unicamente didattica frontale ovvero in cui non si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, etc., ma il cui percorso di studi preveda però un periodo di tirocinio dello studente presso un’azienda (es. scuola per infermieri): lo studente è equiparato a lavoratore unicamente nel momento in cui “entra in azienda”, vale a dire quando diventa beneficiario delle iniziative di tirocinio formativo e di orientamento presso l’impresa “ospitante.

 

Nel primo caso la tutela dello studente è in capo al dirigente scolastico, che individua attraverso il documento di valutazione del rischio le mansioni che espongono ad un rischio per la salute gli studenti ed attiva la sorveglianza sanitaria col medico competente.

Nel secondo caso l’obbligo invece ricadrà direttamente sull’azienda ospitante in base a quanto emerso dal documento di valutazione dei rischi della stessa.

Tuttavia per non gravare sull’imprese che potrebbero, visto l’onere, diminuire le loro adesioni a percorsi formativi interni, si ritiene di suggerire una piena collaborazione tra enti scolastici e imprese.

Queste ultime forniranno in maniera tempestiva il documento di valutazione dei rischi implementato di una sezione riguardante il lavoro svolto dal tirocinante e l’ente scolastico provvederà ad inoltrare lo stesso al proprio medico competente, che andrà a modificare il piano sanitario del tirocinante dando una nuova idoneità alla mansione, che terrà conto dei rischi così come individuati dal dvr dell’azienda.

D’altra parte l’impresa ospitante si deve impegnare sotto la propria responsabilità penale e civile, a garantire il persistere nel tempo delle condizioni di sicurezza evidenziate nel DVR (in particolare quelle di cui alla “sezione tirocinanti” per il tempo in cui gli studenti entreranno in azienda), ed a comunicare con immediatezza le eventuali variazioni delle condizioni di lavoro significative (processi produttivi macchinari sostanze pericolose ecc.), ai fini della tutela della sicurezza degli studenti tirocinanti secondo quanto previsto dall’art. 29 comma 3 del D.Lgs n. 81/08; detto impegno tra scuola e azienda dovrà essere opportunamente evidenziato nella sottoscrizione di una convezione tra le due parti.

 

 

Autore: Simona La Gona
Fonte: D.Lgs 81/08

 

 

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