Stage e tirocini formativi: Alternanza Scuola-Lavoro

Negli ultimi anni accade sempre più di frequente che scuole, università ed enti formativi in genere, abbiano la necessità di far effettuare ai propri studenti un periodo di tirocinio formativo.

Si possono verificare due casi:

  • La scuola ha al proprio interno laboratori, locali ed attrezzature idonee per l’effettuazione del tirocinio
  • La scuola non ha al proprio interno laboratori, locali ed attrezzature idonee per l’esecuzione del tirocinio e perciò si avvale di aziende esterne

Nel primo caso l’obbligo di tutela dello studente è a carico del dirigente scolastico in qualità di datore di lavoro; nel secondo caso la tutela dell’ studente ricade invece sul datore di lavoro dell’impresa ospitante, che dovrà assicurare allo studente idonea formazione e sorveglianza sanitaria se l’esito della valutazione dei rischi nella propria attività ne abbia evidenziato l’esigenza.

Per non gravare oltremodo sulle aziende disponibili ad ospitare gli studenti la regione Lombardia con la circolare n.87 del 2/3/2010 suggerisce la seguente interpretazione della normativa:

  •  Ricognizione preliminare dei soggetti disponibili ad assumere la veste di “impresa ospitante”, da effettuarsi con congruo anticipo rispetto alla data di inizio dei tirocini;
  • acquisizione da parte dell’ente di formazione del documento di valutazione di rischio (DVR) da parte delle aziende candidate. Detto documento dovrà opportunamente essere integrato con una “sezione dedicata ai tirocinanti” che rechi la specifica delle mansioni ed attività alle quali lo studente sarà adibito, delle macchine ed attrezzature da utilizzarsi, dei dispositivi di protezione individuale che saranno forniti, nonché un breve cenno sul tipo di formazione ed informazione che verrà erogata; dovranno altresì essere indicati i rischi specifici ai quali lo studente sarà esposto sia in considerazione delle condizioni degli ambienti di lavoro sia in ragione dell’inesperienza e della giovane età del tirocinante;
  • dette informazioni dovranno essere valutate dal il medico competente dell’Ente scolastico potrà validamente certificare l’idoneità dello studente sia con riferimento ai rischi connessi con le attività di laboratorio svolte a scuola sia con riferimento a quelli presenti presso il soggetto ospitante. A tal proposito è assolutamente necessario che l’idoneità sanitaria dello studente sia certificata entro l’avvio delle attività didattiche e successivamente integrata, ove non ricorra quanto riportato al punto 4 seguente, con espresso riferimento al luogo di lavoro specifico sede concreta di svolgimento dell’attività lavorativo/didattica (intesa ad es. come “pasticceria Rossi, sede di Cremona Via della Libertà n. 45, piano terra”) ed oggetto della sezione del DVR dedicata espressamente all’impiego di tirocinanti;
  • è però imprescindibile, per garantire correttezza logico-giuridica alla esaustività dell’unica certificazione sanitaria fornita dal medico competente dell’Istituto scolastico, che l’impresa ospitante si impegni (sotto la propria responsabilità penale e civile) a garantire il persistere nel tempo delle condizioni di sicurezza evidenziate nel DVR (in particolare quelle di cui alla “sezione tirocinanti” per il tempo in cui gli studenti entreranno in azienda) ed a comunicare con immediatezza le eventuali variazioni delle condizioni di lavoro significative ai fini della tutela della sicurezza dei lavoratori, secondo quanto previsto dall’art.29 comma 3 del D.Lgs n.81/08;
  • detto impegno dovrà essere opportunamente evidenziato nella sottoscrizione di una ella convezione tra scuola e impresa ospitante.

 

Resta sottointeso l’obbligo da parte delle imprese private che assumono lavoratori con contratto di “stagista” di equipare quest’ultimi a lavoratori dipendenti e di conseguenza applicare tutte le disposizione del DLgs 81/08.

 

 

Autore: Barillà

 

 

Pubblicato in Valutazione rischi.