L’art. 28 del testo unico per la sicurezza (D. Lgs. 81/08) impone, al datore di ogni attività lavorativa che abbia alle proprie dipendenze almeno un lavoratore subordinato, l’obbligo di redigere in collaborazione con l’Rspp ed il medico competente il documento di valutazione dei rischi da esibire all’occorrenza agli organi di vigilanza (Asl, Ispesl, Arpa, Carabinieri, Agenzia Entrate, Guardia di Finanza).
Fino al 31 maggio 2013 era possibile, per i datori di lavoro che occupavano fino a 10 lavoratori, autocertificare l’avvenuta valutazione dei rischi presenti in azienda anche senza la redazione vera e propria del relativo documento.
Dal 1 giugno 2013 l’autocertificazione non è più valida ed è necessario predisporre il documento di valutazione dei rischi secondo le procedure standardizzate ai sensi dell’art. 29 del del D. Lgs. 81/08.
Le sanzioni per il datore di lavoro dovute alla mancata o incompleta predisposizione del documento di valutazione del rischio sono: arresto da 3 a 6 mesi (da 4 a 8 mesi nelle aziende a rischio di incidente rilevante e con l’esposizione a rischi biologici, cancerogeni/mutageni, di atmosfere esplosive) o ammenda da €2.500 a €6.400.
Si riporta il link diretto al modello delle procedure standardizzate:
Autore: Vincenzo Barillà