Quando la colpa del lavoratore non elide la responsabilità del datore di lavoro

Come già accennato negli articoli precedenti, per la normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro Il Datore risulta l’elemento centrale, il fulcro dell’attività lavorativa avendo potere decisionale e di spesa; egli si attesta al vertice di una piramide organizzativa sul quale convergono la maggior parte delle responsabilità.

In funzione di questo principio e delle relative considerazioni ne consegue che, nell’ambito sanzionatorio a seguito di una negligenza, anche palese, attribuibile al lavoratore, di norma il Datore di Lavoro viene chiamato in causa per non aver sufficientemente vigilato sul suo operato e, di conseguenza, la sua condotta.

il Datore di Lavoro per cercare di limitare quelle che sono le responsabilità eventualmente a lui attribuibili mette quindi in atto tutta una serie di espedienti allo scopo di rendere evidente il suo impegno nel far rispettare la normativa vigente: moduli che attestano la consegna di idonei dispositivi di protezione individuale, opuscoli informativi, procedure, eccetera.

In caso di incidente la tendenza è quella, comunque, di ritenere il Datore di Lavoro quantomeno corresponsabile a causa dell’omessa vigilanza a meno che non possa dimostrare di aver adottato un sistema di gestione della sicurezza risultante davvero efficace.

La domanda che quindi consegue al ragionamento è:

esistono situazioni nelle quali la responsabilità del Datore di Lavoro è totalmente esclusa?

 

Chiarisce, una volta di più, la Corte di Cassazione Penale un concetto ormai nel tempo assodato, in occasione di una sentenza qui citata, e cioè che solo l’abnormità e l’imprevedibilità del comportamento del lavoratore escludono la responsabilità del Datore di Lavoro.

Quindi solo e soltanto un comportamento palesemente imprevedibile da parte del lavoratore porterebbe il Datore di Lavoro ad una posizione di non responsabilità, in quanto proprio perché per definizione impossibile da prevedere, non poteva materialmente porre rimedio in termini di prevenzione e/o protezione al comportamento del lavoratore.

Ne consegue quindi che, ad oggi, il coinvolgimento di un Datore di Lavoro nelle cause che portano ad un infortunio è da ritenere, nella stragrande maggioranza dei casi, sostanzialmente sottintesa.

 

Sentenza della Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 11-01-2011) 26-01-2011, n. 2606
E’ appena il caso di rilevare che destituito di ogni fondamento è poi il rilievo con il quale la parte assume che l’infortunio avvenne per colpa dello stesso lavoratore. Al riguardo, si osserva che questa Suprema Corte ha chiarito che, nel campo della sicurezza del lavoro, può escludersi l’esistenza del rapporto di causalità unicamente nei casi in cui sia provata l’abnormità del comportamento del lavoratore infortunato e sia provato che proprio questa abnormità abbia dato causa all’evento. Nella materia che occupa deve cioè considerarsi abnorme il comportamento che, per la sua stranezza e imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte delle persone preposte all’applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro; e la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che l’eventuale colpa concorrente del lavoratore non può spiegare alcuna efficacia esimente per i soggetti aventi l’obbligo di sicurezza che si siano comunque resi responsabili della violazione di prescrizioni in materia antinfortunistica.

 

Autore: Michele Piscino
Fonte: D.Lgs. 81/2008, Corte di Cassazione penale

 

 

 

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