Prevenzione incendi: prorogati al 7 ottobre 2013 i termini di adeguamento alle nuove procedure. Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Legge 7 agosto 2012 n. 134 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese”, viene concessa una proroga di un anno del termine di adeguamento delle nuove attività soggette a controllo di prevenzione incendi preesistenti all’entrata in vigore del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151.
Ne consegue che il nuovo termine per adeguarsi è fissato per il 7 ottobre 2013, sempre che non intervengano nel frattempo ulteriori proroghe.
Ricordiamo che il D.P.R. 151/11 ha introdotto il nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi.
Tra le principali novità citiamo:
- aggiornamento dell’elenco delle attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi, eliminando alcune voci previste dal D.M. 16/02/1982 (es. la voce relativa ad ascensori e montacarichi, ex n.95) e introducendone di nuove (es. Attività 67.3.B: Asili nido con oltre 30 persone presenti)
- correlazione delle attività a tre categorie A, B e C, individuate sulla base della gravità del rischio.
- individuazione, per ciascuna categoria, di procedimenti differenziati (ad es. iter più semplice per le attività della categoria A e B).
Autore: Daniela Barona
Fonte: Legge 7 agosto 2012 n. 134