Precisazioni del Ministero del Lavoro riguardo all’obbligo di comunicazione del lavoro notturno

Vista la scadenza del 31 maggio, data entro la quale si deve provvedere alla comunicazione prevista dall’art. 5, comma 1, del DLgs 67/2011 la Direzione generale per l’Attività ispettiva del Ministero del lavoro, con nota del 23 maggio, ha fornito delle precisazioni in merito a tali questioni.

In particolare l’art 5 comma 1  del Decreto legislativo n. 67/2011  obbliga il datore di lavoro a comunicare esclusivamente per via telematica, alla Direzione provinciale del  lavoro competente per territorio e ai competenti istituti previdenziali, annualmente, nel caso in cui occupi lavoratori che svolgono lavori notturni in modo continuativo o ricompreso in turni regolari.

Lo stesso obbliga poi il datore di lavoro che svolge attività per le quali sono impegnati lavoratori “all’interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo determinato da misurazione di tempi di produzione con  mansioni organizzate in sequenze  di postazioni, che svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso  continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall’organizzazione del lavoro o dalla  tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di  regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e  al  controllo di qualità” a comunicare alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e ai competenti istituti previdenziali entro trenta giorni dall’inizio delle attività. Nella sostanza quindi in questa parte del decreto in esame vige un obbligo di comunicazione entro 30 gg. Dall’inizio delle attività per il datore di lavoro che occupa forza lavoro in aziende con processi produttivi basati sulla cosiddetta “catena di montaggio”.

Le precisazioni fornite in merito al decreto legislativo di cui si parlava inizialmente sono le seguenti:

  •       La prima riguarda il lavoro notturno basato su turni e chiarisce che l’obbligo di comunicazione da parte del datore di lavoro nel caso in cui lo stesso abbia occupato ininterrottamente ed esclusivamente e per l’intero anno il lavoratore, va adempiuto solo quando quest’ultimo abbia prestato attività lavorativa notturna per un numero minimo di sessantaquattro giornate;
  •       La seconda precisazione invece che il datore è tenuto regolarmente all’obbligo di comunicazione quando il lavoratore sia stato impiegato durante l’arco dell’intero anno per un minimo di tre ore al giorno.

Autore: Luciano Mottola

 

 

 

 

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