Obbligo della massima sicurezza tecnicamente fattibile

Come già commentato precedentemente, è ormai da assumere come assodato il concetto secondo il quale la sicurezza sul lavoro deve rappresentare per il Datore di Lavoro un obiettivo primario e non subordinabile, ad esempio, a valutazioni di tipo economico (vedasi articolo di riferimento).

Analizzando ancora una volta l’articolo 2087 del Codice Civile:

tutela della condizioni di lavoro

L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

è possibile ricavare ulteriori spunti di riflessione circa situazioni tipiche nelle quali il datore di lavoro si trova a dover prendere delle decisioni.

Il Datore di Lavoro è obbligato a prendere in considerazione, per tutelare i lavoratori, i migliori interventi tecnicamente fattibili? Quanto indicato nell’articolo suggerisce di sì.

Anzi, secondo la Corte di Cassazione Penale, “stimola obbligatoriamente il Datore di Lavoro ad aprirsi alle nuove acquisizioni tecnologiche” (Cassazione Penale, Sez. IV – settembre 94 n. 10164, Kuster).

Ci si aspetta quindi, e questo tema ne offre un’ulteriore prova, che il Datore di Lavoro non si fermi di fronte a questioni di tipo economico, non si limiti ad allinearsi a quanto indicato dalla legge vigente (quindi si dà per scontato che il Datore conosca quanto la legge prevede) ma di propria iniziativa deve rimanere al passo coi tempi e cercare di capire se sul mercato esiste una soluzione tecnologicamente fattibile che possa limitare il rischio, ad esempio, legato ad una macchina:

L’impossibilità di eliminare i rischi è ipotesi residuale che emerge SOLO dopo che l’imprenditore si è spinto agli ultimi confini tecnologici in materia di sicurezza e salute del lavoro, cioè deve seguire il progresso tecnologico e quindi dotare le sue macchine – eventualmente datate – dei nuovi e più sicuri presidi antinfortunistici” (Repertorio della Cassazione Penale, Milano 1994 di R. Guariniello)

il Datore di Lavoro quindi, anche attraverso la consulenza di esperti in materia (cfr. articolo di riferimento di prossima pubblicazione), deve perseguire lo scopo principale di mettere il lavoratore nelle condizioni di operare in totale sicurezza e di fronte alla contestazione, ad esempio, di un macchinario non adeguato, prima di poter affermare che non è adeguabile ai requisiti vigenti, dovrà dimostrare che, sul mercato, non esiste tecnicamente al momento della valutazione la possibilità di procedere in tal senso.

Autore: Michele Piscino
Fonte: Codice civile, Corte di Cassazione Penale

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