L’utilizzo di scale portatili nei cantieri temporanei e mobili

La Direzione Regionale Sanità della Regione Lombardia ha approvato, con Decreto Direzione Generale Salute n.1819 del 05/03/2014, le “nuove” Linee Guida per l’utilizzo di Scale Portatili nei cantieri temporanei e mobili che sostituiscono così quelle del 17/08/2011.

Lo scopo delle Linee Guida è quello di fornire ai diversi soggetti operanti nel cantiere uno strumento di facile consultazione da utilizzare nel corso delle diverse tipologie del lavori che richiedono l’utilizzo di scale portatili.

Nelle linee guida è chiaramente indicato che il documento “Non rappresenta, pertanto, riferimento tecnico giuridico agli “addetti ai lavori”, essendo tale esigenza ormai ampiamente coperta dalle norme specifiche del D.Lgs 81/08 e dal relativo Allegato XX, dalla norma tecnica UNI EN 131 Parte 1° e 2°, nonché dalla Linee Guida ISPESL “per la scelta, l’uso e la manutenzione delle scale portatili” del Settembre 2004”.

Le Linee Guida interessano tutti i lavoratori che utilizzino una attrezzatura di lavoro anche portatile dotata di pioli o gradini sui quali una persona può salire, scendere e sostare per brevi periodi, e che permette di superare dislivelli e raggiungere posti di lavoro in quota e che esponga al rischio di caduta da una quota posta ad una altezza superiore a m. 2 rispetto ad un piano stabile.

Il documento è composto da una parte generale introduttiva comprensiva delle disposizioni legislative, le misure generali di sicurezza, i concetti di base in materia di sorveglianza sanitaria e da una parte “specifica” costituita da schede che analizzano i rischi legati a undici diverse occasioni d’utilizzo delle scale portatili, oltre che riportare delle check-list ad uso dell’utilizzare delle scale.

  • opere di scavo di pozzi, cunicoli, trincee
  • posizionamento di manufatti per il getto di pilastri e travature con successiva messa in opera di solai prefabbricati e non, ossia il cosiddetto “banchinaggio”
  • realizzazione dei pilastri in C.A.
  • superamento di dislivelli per passaggio da solaio a solaio
  • movimentazione di monoblocchi di cantiere quali baracche, casseri e ferri da armatura
  • lavori di assistenza ai fini della realizzazione di impianti
  • esecuzione e manutenzione di impianti
  • attività di smontaggio e smantellamento di strutture ed impianti. (strip out)
  • apertura e chiusura della copertura superiore degli automezzi telonati
  • esecuzione di finiture ed intonaci
  • posa e disarmo dei casseri di armatura.

 

Le linee guida stabiliscono, inoltre i requisiti psico-fisici che i lavoratori devono avere per poter utilizzare le scale e i criteri di idoneità ed il protocollo sanitario da attuare.

 

Autore: Daniela Barona
Fonte: Regione Lombardia

Pubblicato in Sicurezza sul lavoro.