Nell’articolo 15 del D.Lgs. 81/2008 vengono elencate le “misure generali di tutela” della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
Probabilmente l’articolo chiave del decreto, esso indica, in linea generale, quali misure sono da ritenersi rappresentative e di riferimento, indipendentemente dalla tipologia di attività, dalla mansione svolta all’interno dell’azienda, dal numero dei dipendenti coinvolti, e così via, per garantire la salvaguardia dei lavoratori. Tali misure sono imprescindibili ed ogni Datore di Lavoro deve assumerle come riferimento per una corretta gestione dell’azienda.
Analizzando tali misure generali, è possibile intuire un concetto fondamentale per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro: per far sì che vengano attuate tutta una serie di indicazioni in maniera corretta, è necessaria una metodica organizzazione interna, che può avvalersi anche di soggetti esterni, ma che di base sappia gestire in autonomia le attività quotidiane in sicurezza attraverso le indicazioni suggerite dalla normativa vigente e sotto la vigilanza del Datore di Lavoro, soggetto responsabile in quanto “esercita i poteri decisionali e di spesa” (art. 2).
La sicurezza sul lavoro, in altre parole, non è un aspetto da lasciare al caso, da gestire all’occorrenza, ma prevede tutta una serie di comportamenti atti a perseguire l’obiettivo della prevenzione e, in seconda battuta, della protezione, e quindi diventa necessario stabilire a tavolino quali sono i soggetti che all’interno dell’attività hanno un ruolo specifico.
Oltretutto la normativa sulla sicurezza stabilisce anche il concetto della vigilanza da parte del Datore di Lavoro, il che, soprattutto in realtà strutturate, rende impensabile che una sola persona riesca a supervisionare in maniera constante l’attività svolta da ciascuno dei lavoratori: entrano quindi in gioco figure intermedie che si pongono, eventualmente, tra il Datore di Lavoro e i lavoratori, allo scopo di garantire le direttive ricevute in materia di sicurezza e segnalare al Datore di Lavoro eventuali situazioni di rischio, inadempienze da parte dei lavoratori, ecc: i dirigenti ed i preposti.
Naturalmente la complessità dell’organigramma è proporzionale alla complessità aziendale: una piccola realtà, dove il Datore di lavoro ha la possibilità di gestire direttamente tutti gli aspetti legati alla norma, avrà un organigramma molto semplice e così via.
Una volta stabilito ed inquadrato l’azienda, è preferibile formalizzare tale organigramma per rendere chiaro a tutti chi-fa-cosa all’interno dell’organizzazione aziendale.
Si conclude quindi che la sicurezza sul lavoro, per risultare efficace, debba garantire una TUTELA PREVENZIONISTICA DI TIPO SOGGETTIVO, con priorità di prevenzione programmatica e organizzata.
La Sicurezza sul lavoro si affida alla tecnologia ma anche e soprattutto ai comportamenti soggettivi dei lavoratori che hanno un ruolo ATTIVO nella prevenzione.