I lavori in quota espongono i lavoratori coinvolti a gravi rischi per la loro salute e sicurezza, quali ad esempio i rischi di caduta dall’alto, che rappresentano una delle cause principali di infortuni mortali nei luoghi di lavoro.
Il D.lgs 81/2008 definisce come lavoro in quota “un’attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto a un piano stabile”.
Questo rischio non riguarda esclusivamente i lavori edili, dove vengono svolti giornalmente lavori in quota, ma interessa anche altre attività quali: elettricisti, antennisti, installatori e manutentori di impianti in genere, giardinieri e comunque ogni attività che esponga i lavoratori a rischi di caduta da un’altezza superiore a 2 metri.
Proprio per la pericolosità della tipologia delle lavorazioni eseguite e per le gravi conseguenze che ne possono derivare è importante che i lavoratori utilizzino in maniera corretta le protezioni messe a disposizione dal datore di lavoro.
Le protezioni utilizzate si dividono in due categorie:
- Collettive: ponteggio, parapetti, reti di sicurezza, sistemi fissi di ancoraggio;
- Personali: dispositivi individuali di protezione individuale (elmetti di protezione, dispositivi anticaduta, dispositivi di ancoraggio, imbracatura per il corpo);
Onere del datore di lavoro è quello di scegliere le misure più idonee a garantire la sicurezza dei lavoratori, a seconda del tipo di attività eseguita.
Per questa particolare categoria di lavoratori non è sufficiente la comune formazione prevista dagli accordi Stato-Regioni del 21/12/12 , ma essi necessitano di una formazione aggiuntiva specifica del rischio lavori in quota ed un addestramento eseguito da personale abilitato circa l’utilizzo dei DPI forniti dal datore di lavoro.
La Società Ecloga Italia spa è in grado di fornire assistenza specifica per le aziende che abbiano la necessità di mettersi in regola relativamente al rischio lavori in quota.
Autore: Barillà