Istituzione del Comitato Aziendale Europeo

Il 27 luglio scorso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il D.lgs. 22 giugno 2012, n. 113 recante il titolo“Attuazione della dir.2009/38/CE riguardante l’istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l’informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie”.

Dopo la direttiva 38/2009 della Comunità europea infatti l’Italia ha adeguato la propria normativa allo scopo di migliorare il diritto all’informazione e la consultazione transnazionale dei lavoratori.

Tutto ciò sarà possibile attraverso l’istituzione del CAE, comitato aziendale europeo, in ogni singola o gruppo di aziende, o di una procedura per l’informazione e la consultazione dei lavoratori mediante i quali affrontare le questioni di carattere transnazionale.

Queste le novità fondamentali introdotto dal Decreto legislativo in esame che vuole essenzialmente garantire il diritto all’informazione dei lavoratori prevedendo un adeguato scambio di dati tra il datore di lavoro e i rappresentanti dei lavoratori per permettere agli stessi di conoscere ed esaminare nel dettaglio le varie problematiche e questioni trattate.

È previsto, per questa prima fase di conoscenza, che il datore di lavoro trasmetta le informazioni ai rappresentanti in tempi adeguati per permettere di esaminare il tutto nei minimi dettagli.

Per la seconda fase, appunto quella della consultazione, che prevede un dibattito ed uno scambio di opinioni in merito alle questioni che verranno trattate all’interno delle aziende, dovrà avvenire anch’essa in tempi e modalità stabilite nei minimi dettagli, al fine di consentire ai rappresentanti dei lavoratori di esprimere un proprio parere entro un termine ragionevole.

Secondo il tenore delle disposizioni in esame, la responsabilità di istituire il CAE è affidata alla direzione centrale dell’impresa o del gruppo di imprese in base ad un processo di negoziazione che avverrà per il tramite di una Delegazione speciale, appositamente costituita.

La delegazione speciale di negoziazione avrà il compito di determinare, attraverso un accordo scritto, la sfera d’azione in relazione al gruppo di imprese coinvolte, la composizione, caratterizzata da un numero di membri e distribuzione dei seggi scelti in modo adeguato, le attribuzioni e la durata del mandato del CAE, ovvero le modalità di attuazione della procedura per l’informazione e la consultazione dei lavoratori.

Autore: Luciano Mottola

Pubblicato in Sicurezza sul lavoro.