Infortunio in itinere: significato del D.Lgs 38/2000

La giurisprudenza italiana, tramite l’INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) prevede una tutela assicurativa per chi subisce un infortunio sul posto di lavoro.

Infortunio sul lavoro, letteralmente, è quello che si verifica durante un’attività lavorativa. Inizialmente un lavoratore che subiva un incidente stradale veniva tutelato solo se avvenuto durante l’attività lavorativa (ad es. un camionista, un conducente di autobus, ecc.).

In tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, anche precedentemente l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 38 del 2000, varie sentenze giurisprudenziali hanno però allargato la casistica dell’infortunio sul lavoro, considerando tale anche l’incidente stradale nel tragitto casa-lavoro, in quanto lo spostamento veniva considerato connesso alla prestazione lavorativa: si parla così di infortunio in itinere.

Il suddetto D.Lgs 38/2000 tutela quali infortuni in itinere quelli occorsi:

  • durante il normale percorso di andata e ritorno dall’abitazione al posto di lavoro (sono esclusi dalla tutela gli infortuni occorsi entro l’abitazione o in luoghi di esclusiva proprietà del lavoratore assicurato o in quelli di proprietà comune, quali le scale ed i cortili condominiali, il portone di casa o i viali di complessi residenziali con le relative componenti strutturali. Questo perché si deve trattare di luoghi in cui la parte non ha possibilità diretta di incidere per escludere o ridurre i rischi di incidenti, cosa che invece può fare in tali ambiti);
  • durante il normale percorso che il lavoratore deve fare per recarsi da un luogo di lavoro ad un altro, nel caso di rapporti di lavoro plurimi;
  • durante l’abituale percorso per la consumazione dei pasti qualora non esista una mensa aziendale.

Le eventuali interruzioni e deviazioni del normale percorso non rientrano nella copertura assicurativa ad eccezione dei seguenti casi:

  • interruzioni/deviazioni effettuate in attuazione di una direttiva del datore di lavoro;
  • interruzioni/deviazioni “necessitate” ossia dovute a causa di forza maggiore (es.: guasto meccanico, chiusura della strada solitamente percorsa, necessità di affrontare un malore) o per esigenze essenziali e improrogabili, la necessità di assolvere doveri familiari, sociali e morali comunemente apprezzati dalla collettività (es.: soddisfacimento di esigenze fisiologiche, accompagnare i fili a scuola prima dell’orario di lavoro) o nell’adempimento di obblighi penalmente rilevanti (es.:prestare soccorso a vittime di incidente stradale o denuncia di un reato);
  • le brevi soste che non alterano le condizioni di rischio.

L’assicurazione opera anche nel caso di utilizzo di un mezzo di trasporto privato, a condizione che sia necessitato l’uso (es: inesistenza di mezzi pubblici che colleghino l’abitazione del lavoratore al luogo di lavoro; incongruenza degli orari dei servizi pubblici con quelli lavorativi; distanza minima del percorso tale da poter essere percorsa a piedi, condizioni fisiche peculiari, necessità di trasportare strumenti di lavoro, ecc).

L’indennizzabilità dell’infortunio è stata invece esclusa quando la distanza tra l’abitazione e il luogo di lavoro sia percorribile a piedi , quando il lavoratore utilizzi la vettura all’esterno per far fronte a un problema aziendale estraneo alle mansioni svolte e senza autorizzazione del datore di lavoro, quando l’uso dei mezzi pubblici non sia particolarmente disagevole e richieda quasi lo stesso tempo occorrente per effettuare il percorso con il mezzo privato.

Rimangono, per ovvi motivi, esclusi dall’indennizzo gli infortuni direttamente causati dall’abuso di sostanze alcoliche e di psicofarmaci, dall’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni nonché dalla mancanza della patente di guida da parte del conducente.

 

Autore: Roberta Pellizzon

Fonte: INAIL, D.Lgs. 38/2000

 

 

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