Informazione dei lavoratori nell’ambito della sicurezza sul lavoro

A proposito dell’informazione dei lavoratori nell’ambito della sicurezza sul lavoro, il D.Lgs 81/08 si esprime in maniera specifica all’articolo 36, qui di seguito riportato:

Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

  • sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
  • sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro;
  • sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46 (addetti alle emergenze, ndr);
  • sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.

 

Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

  • sui rischi specifici cui é esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le
  • disposizioni aziendali in materia;
  • sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
  • sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

 

Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.

In sostanza il Datore di lavoro è tenuto a dare informazioni precise e specifiche a tutti i lavoratori presenti in azienda riguardo:

  • gli aspetti legati alla valutazione dei rischi presenti, sia generali che particolari della mansione di riferimento
  • i nominativi dei componenti del Servizio di Prevenzione e Protezione (Datore di lavoro, RSPP, RLS, Medico competente).

 

Siccome l’articolo parla di informazione “adeguata”, resta in capo al Datore di Lavoro l’onere di stabilire le modalità di espletamento di tale obbligo, in riferimento alla propria realtà aziendale e la relativa valutazione dei rischi.

Stabiliti quelli che sono gli obblighi legati all’informazione, è ora importante capire in che modo è possibile applicarla e fino a che punto è sufficiente, qual è cioè il punto oltre il quale è necessario un livello successivo di comunicazione (formazione e/o addestramento).

Informare significa semplicemente “mettere a conoscenza” il lavoratore di un determinato aspetto della sicurezza aziendale; l’informazione ai lavoratori può quindi essere realizzata ad esempio oralmente, attraverso ad esempio avvisi in bacheca, opuscoli informativi, la segnaletica di sicurezza.

L’azienda si servirà dell’informazione per comunicare ai lavoratori quei concetti ritenuti talmente semplici da non necessitare di uno specifico feedback, si dà quindi quasi per scontato che il lavoratore abbia assimilato l’informazione senza ulteriori approfondimenti.

Nel momento in cui, viceversa, i concetti da comunicare diventano complessi e/o specifici, non è più sufficiente affidarsi alla sola informazione, ma il Datore di lavoro dovrà stabilire (se già non previsto dalle normative vigenti) un percorso formativo e/o di addestramento.

Uno degli errori più comuni commessi dai Datori di Lavoro è quello di confondere la formazione con l’informazione: per formare un lavoratore, sulla base di quanto previsto dalla norma, non è sufficiente fornirlo di opuscoli o documenti più o meno complessi.

 

In due parole: INFORMAZIONE = SAPERE

 

 

Autore: Michele Piscino

Fonte: D. Lgs. 81/08 e s.m.i.

 

 

 

 

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