Il ruolo del preposto per la sicurezza

Nell’ottica dell’organizzazione aziendale il Datore di Lavoro può avere necessità, soprattutto nelle realtà maggiormente strutturate, di designare dei soggetti che lo supportino nelle fasi organizzative e di vigilanza.

L’articolo 2 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 81/08 prevede la figura del preposto la cui definizione è di seguito riportata:

“persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.
La definizione, oltre ad illustrare quali sono i compiti del preposto, mette in luce una serie di peculiarità che questo soggetto deve possedere.

  • competenza professionali adeguate alla natura dell’incarico: il Datore di Lavoro, nella scelta dei preposti, deve scegliere con attenzione persone con caratteristiche professionali e conoscenza ben precise e funzionali all’attività (diversamente potrebbe configuarsi quella che viene definita “culpa in eligendo” cfr articolo precedente). Oggi, inoltre, attraverso i recenti accordi stato-regioni del 21/12/2011 per i preposti per la sicurezza è prevista una specifica formazione dai contenuti stabiliti di 8 ore con aggiornamento quinquennale di 6 ore.
  • poteri gerarchici e funzionali: il preposto ovviamente risponde solo ed esclusivamente dei soggetti che sono gerarchicamente gestiti da lui.
  • adeguati alla natura dell’incarico conferitogli: il preposto deve essere effettivamente messo nelle condizioni di svolgere il suo ruolo, quindi deve avere tempo e modo di svolgere le mansioni previste effettivamente dalla definizione.

Rispetto invece a quanto il preposto è chiamato ad operare:

  • sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori: aspetto fondamentale della definizione e in generale punto fermo della filosofia normativa, il preposto dopo aver attuato quanto previsto dalla legge, dal datore di lavoro e/o dal dirigente, vigila sulla propria area di competenza (e di conseguenza sui relativi lavoratori) controllando che il tutto venga eseguito correttamente. Questo naturalmente presuppone che il Preposto riceva da parte del Datore di Lavoro/Dirigente le corrette informazioni e istruzioni funzionali al ruolo.
  • esercitando un funzionale potere di iniziativa: il preposto, nel momento in cui si rende conto di eventuali anomalie nei comportamenti dei lavoratori, è tenuto ad intervenire (ad esempio riprendendo un collega) fino ad arrivare, in caso di reiterazione da parte del lavoratore, alla segnalazione del comportamento non idoneo al dirigente di riferimento e/o al datore di lavoro.

Sarà poi chi ha potere decisionale (il datore di lavoro e/o il dirigente, eventualmente) a stabilire la modalità di gestione dei casi, a seconda della politica aziendale (il Datore di Lavoro, in caso di non rispetto delle norme di sicurezza può adottare provvedimenti sanzionatori fino ad arrivare all’estrema conseguenza del licenziamento disciplinare).

Il ruolo del preposto, per le attribuzioni che lo caratterizzano e per l’estrema utilità a livello organizzativo (grazie al preposto, il Datore di Lavoro ha la possibilità di vigilare su lavoratori che altrimenti non potrebbe, per cause inerenti la particolarità del lavoro, supervisionare) risulta particolarmente delicato, pertanto è necessario dedicare estrema attenzione da parte del Datore di Lavoro sia nell’individuazione delle persone realmente utili a livello organizzativo, che nella corretta formazione dei soggetti, ai quali devono arrivare in maniera chiara le istruzioni circa le modalità di svolgimento del ruolo all’interno dell’azienda.

 

Autore: Michele Piscino

Fonte: D.Lgs. 81/08

 

 

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