Il ruolo del dirigente per la sicurezza

Nell’ottica dell’organizzazione aziendale il Datore di Lavoro può avere necessità, soprattutto nelle realtà maggiormente strutturate, di designare dei soggetti che lo supportino nelle fasi organizzative e di vigilanza.

L’articolo 2 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 81/08 prevede la figura del dirigente la cui definizione è di seguito riportata:
“persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa”.

La definizione, oltre ad illustrare quali sono i compiti del dirigente, mette in luce una serie di peculiarità che questo soggetto deve possedere.

  • competenza professionali adeguate alla natura dell’incarico: il Datore di Lavoro, nella scelta dei dirigenti, deve scegliere con attenzione persone con caratteristiche professionali e conoscenza ben precise e funzionali all’attività (diversamente potrebbe configuarsi quella che viene definita “culpa in eligendo” cfr articolo precedente). Oggi, inoltre, attraverso i recenti accordi stato-regioni del 21/12 2011 per i dirigenti per la sicurezza è prevista una specifica formazione dai contenuti stabiliti di 16 ore con aggiornamento quinquennale di 6 ore.
  • poteri gerarchici e funzionali: il dirigente ovviamente risponde solo ed esclusivamente dei soggetti che sono gerarchicamente dipendenti da lui.
  • adeguati alla natura dell’incarico conferitogli: il dirigente deve essere effettivamente messo nelle condizioni di svolgere il suo ruolo, quindi deve avere tempo e modo di svolgere le mansioni previste effettivamente dalla definizione.

rispetto invece a quanto il dirigente è chiamato ad operare:

  • attua le direttive del datore di lavoro: il datore di lavoro deve dare istruzioni ben precise al dirigente al fine di informarlo circa la direzione che l’azienda deve prendere, soprattutto in termini di sicurezza.
  • organizzando l’attività lavorativa: si presuppone quindi che il dirigente, sulla base delle sue peculiarità e delle informazioni ricevute, abbia le capacità di organizzare le attività lavorative in funzione delle procedure di sicurezza stabilite, quindi prenda iniziativa.
  • vigilare sull’attività lavorativa: aspetto fondamentale della definizione e in generale punto fermo della filosofia normativa, il dirigente dopo aver attuato quanto previsto dalla legge e dal Datore di Lavoro, vigila sulla propria area di competenza (e di conseguenza sui relativi lavoratori) controllando che il tutto venga eseguito correttamente.

Relativamente agli obblighi del dirigente, essi possono essere molto variabili, in quanto il Datore di Lavoro ha la facoltà di delegare una serie di responsabilità (art. 18 del D.Lgs. 81.08) attraverso una procedura formale, descritta all’art. 16 del D.Lgs. 81.08. Gli unici obblighi non delegabili dal datore di lavoro sono: (art.17 D.Lgs. 81.08)

  • la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28
  • la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Autore: Michele Piscino
Fonte: D.Lgs. 81/08

 

 

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