Si è affrontato in uno degli articoli precedenti la necessità del Datore di Lavoro di vigilare su quanto effettivamente accade in azienda, per apportare eventualmente in tempo reale le correzioni necessarie al fine di limitare i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
Si evidenziava in sostanza di come il Datore di Lavoro non abbia solo la responsabilità di valutare i rischi, di fare prevenzione attraverso interventi mirati e suggeriti dalla valutazione, di dare ai lavoratori gli strumenti per prevenire i rischi (ad esempio DPI, macchine/attrezzature a norma) e di formare i lavoratori stessi sulle modalità di lavoro in sicurezza, ma deve anche VIGILARE, quindi verificare attraverso un controllo più o meno severo (a seconda della realtà contingente) che quanto stabilito a livello preventivo e protettivo venga effettivamente applicato.
In questo approfondimento indicheremo le modalità di organizzazione dell’azienda utili per rendere realmente efficace l’attività di vigilanza.
Come già descritto nel precedente articolo “Organigramma” nelle realtà particolarmente strutturate, il Datore di Lavoro si troverà a dover fare affidamento su dei soggetti intermedi tra lui e i lavoratori, ai quali affiderà l’onere della vigilanza. In altre parole delegherà a qualcun altro l’onere di controllare quello che accade in alcune aree aziendali perché impossibilitato a farlo di persona; ecco quindi che diventa indispensabile individuare soggetti giusti.
Le persone che devono vigilare dovrebbero innanzitutto essere motivate, quindi devono essi stessi avere una cultura della sicurezza radicata. Scegliere un dirigente o un preposto che non crede nella sicurezza sul lavoro e affronta magari in maniera polemica le decisioni aziendali su questo tema, difficilmente in fase di vigilanza si accorgerà di eventuali anomalie.
Inoltre tutti i soggetti che hanno in qualche modo un ruolo funzionale, devono “dare il buon esempio”: il caporeparto che non indossa le scarpe di sicurezza e riprende il collega perché a sua volta non le indossa, non risulterà credibile e il lavoratore tenderà a non prestargli ascolto.
Nella formazione, che per questi soggetti è ora disciplinata dai recenti accordi stato/regioni andrà assolutamente affrontata la modalità di approccio a queste dinamiche, cercando di sensibilizzare questi lavoratori “particolari” alla responsabilità che si ritrovano ad avere sulla base dell’organizzazione aziendale.
Ultimo requisito fondamentale per una buona ed efficace vigilanza, è essere messi nelle condizioni di poter realmente vigilare sui lavoratori. Conta parecchio, nella sicurezza sul lavoro, l’effettività delle situazioni: si valuta cosa effettivamente l’azienda e i suoi componenti fanno, non solo quanto indicato su un documento o una procedura. Se la realtà non rispecchia quanto indicato nella teoria, anche la teoria perderà il suo valore.
Ecco che quindi, ad esempio, pretendere che un preposto supervisioni un numero troppo elevato di lavoratori non renderebbe la sua figura (e gli obblighi che ne derivano) efficaci; oppure pretendere che un preposto supervisioni un gruppo di colleghi e poi mandarlo fisicamente a lavorare da un’altra parte. Come può esercitare questo onere se non è fisicamente presente?
In sintesi, per far sì che un Datore di Lavoro possa definire “efficace” la vigilanza nella propria azienda dovrà:
- avere chiaro l’organigramma aziendale in modo tale da riconoscere le figure chiave;
- fare in modo che il dirigente o il preposto cui si affiderà l’onere della vigilanza siano sensibili agli argomenti legati alla prevenzione e protezione ai fini della sicurezza;
- le persone scelte, quindi, dovranno saper “dare il buon esempio”, rappresentare un modello virtuoso per i lavoratori;
- soprattutto i preposti, essere realmente ed effettivamente messi nelle condizioni di poter vigilare.
Naturalmente una volta soddisfatti questi requisiti il Datore di Lavoro dovrà assicurarsi che tali condizioni, nel tempo, non subiscano variazioni di rilievo; in tal caso dovrà intervenire per ristabilire la prassi stabilita.
Autore: Michele Piscino
Fonte: D.Lgs. 81/08