HIV e discriminazione sul luogo di lavoro

La Legge n.135/1990, agli articoli 5 e 6, prevede disposizioni specifiche, volte a garantire l’anonimato nella rilevazione delle infezioni da HIV e il divieto di svolgere indagini volte ad accertare lo stato di sieropositività dei dipendenti da parte di datori di lavoro per l’instaurazione di un rapporto di lavoro, al fine di evitare discriminazioni nonché violazioni di riservatezza sullo stato di sieropositività per HIV.

In seguito alle numerose richieste di chiarimenti pervenute ai Ministeri della salute e del lavoro, in merito alla liceità o meno dell’effettuazione di accertamenti pre-assuntivi e periodici riguardanti l’eventuale stato di sieropositività dei lavoratori, i due dicasteri, il 12 aprile 2013, hanno emanato, in forma congiunta, la circolare “Tutela della salute nei luoghi di lavoro: Sorveglianza sanitaria – Accertamenti pre-assuntivi e periodici sieropositività HIV – Condizione esclusione divieto effettuazione”.

Il documento ha una duplice finalità:

  1. chiarire le condizioni di esclusione della possibilità di accertamento della sieropositività;
  2. individuare le limitazioni da rispettare per poter legittimamente procedere ad accertamenti di sieronegatività per l’HIV (considerando anche le attuali possibilità terapeutiche, che hanno mutato sostanzialmente il quadro epidemiologico e prognostico dell’infezione da HIV).

 

I punti fermi sono la possibilità di effettuare il test solo quando, dalla valutazione dei rischi, emerga un potenziale rischio lavorativo di contagio da HIV (ambito sanitario e di laboratorio e non di altre attività lavorative).

L’esecuzione del test, ove presente il rischio, ha una valenza di tutela del lavoratore ma anche, all’inverso, di tutela della salute di terzi (gli utenti).

La Circolare conclude che la normativa prevede le visite pre-assuntive ma che in tale fase il test non possa essere effettuato in quanto non trova alcuna valida motivazione in quanto l’eventuale sieropositività non può comportare il mancato accesso al lavoro. Invece esso può essere effettuato in visita preventiva e periodica.

Quello di cui non tiene conto la circolare è che la visita pre-assuntiva non è una visita di idoneità generica al lavoro ma una visita di idoneità specifica alla mansione e che la visita pre-assuntiva e preventiva sono la stessa cosa.

Infatti l’articolo 41, comma 2, lettera e-bis) include, tra le tipologie di visite effettuate dal medico competente, la “visita medica in fase preventiva pre-assuntiva”.

 

 

Autore: Fulginiti Sandra
Fonte: Ministero della salute – http://medicocompetente.blogspot.it

 

 

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