Sono molte le attività che espongono i lavoratori ad un rischio per la salute derivante dall’utilizzo di prodotti chimici (siano essi sostanze o miscele).
L’esposizione può essere messa in relazione diretta ad un uso deliberato di prodotti (es. vernici, diluenti, ecc.) oppure al risultato di particolari lavorazioni (es. fumi di saldatura) che immettono nell’aria sostanze dannose che vanno a variare l’adeguata condizione microclimatica dell’ambiente lavorativo.
Quando si verificano queste condizioni, il datore di lavoro ha l’obbligo di individuare i fattori di rischio con la conseguenza di adottare adeguate misure di prevenzione e protezione per la riduzione degli stessi.
La valutazione del rischio chimico si articola secondo i seguenti punti:
- individuazione dell’attività svolta con indicazione particolare dei cicli di lavoro e dei lavoratori esposti;
- individuazione di tutti i prodotti chimici utilizzati e verifica delle corrispondenti schede di sicurezza. La scheda di sicurezza, che accompagna qualsiasi prodotto chimico, è la carta d’identità del prodotto; fornisce tutte le informazioni in merito al prodotto: caratteristiche chimico fisiche, informazioni tossicologiche, misure di protezione in caso di esposizione, ecc.
- analisi delle mansioni di lavoro svolte e definizione dei tempi di esposizione, tipologia di manipolazione, frequenza della lavorazione, ecc.
Dovendo procedere con una valutazione specifica, di seguito la sintesi delle informazioni necessarie che il datore di lavoro dovrà fornire:
- Tipologia di Sostanza/miscela impiegata
- Mansione svolta
- Proprietà pericolose
- Quantità (Kg/giorno o Litri/giorno)
- Frequenza di utilizzo
- Durata della esposizione (Minuti)
- Modalità espositive
- Esito della Valutazione
Una volta terminata la raccolta dati, gli stessi sono inseriti in un programma di calcolo che attribuisce, ad ogni sostanza e per ogni tipologia di applicazione descritta, un indice numerico che determina l’entità del rischio presente.
Per le attività che portano all’immissione, nell’ambiente, di sostanze pericolose è doveroso procedere con la misurazione della concentrazione di inquinante nell’aria.
La valutazione effettuata porta ad una quantificazione del livello di esposizione che, ai sensi del D.Lgs. 81/08, è classificato come “basso per la salute e irrilevante per la sicurezza”, o “superiore a basso per la salute e irrilevante per la sicurezza”.
La raccolta dati, l’elaborazione degli stessi e la quantificazione del rischio sono riportati in un apposito documento di valutazione del rischio chimico.
Tale documento individua inoltre, a seconda dell’esito della valutazione, la necessità di:
- adottare determinate misure di prevenzione e protezione dei lavoratori;
- individuare il medico competente per l’attivazione della sorveglianza sanitaria;
- sostituire/implementare i dispositivi di protezione individuale;
- implementare la cartellonistica di salute e sicurezza;
- individuare programma di formazione e addestramento per tutti i lavoratori esposti.
Il documento di valutazione del rischio chimico deve essere conservato in azienda (unità operativa) e tenuto a disposizione di eventuali organi di controllo. I lavoratori sono portati a conoscenza dell’esito della valutazione effettuata.
Il datore di lavoro aggiorna periodicamente la valutazione e, comunque, in occasione di notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata ovvero quando i risultati della sorveglianza medica ne mostrino la necessità (art. 223, c.7 D. Lgs 81/08).
Per maggiori informazioni o per un consulto gratuito vi invitiamo a compilare il form sottostante per richiedere un check-up gratuito della vostra azienda.
Autore: Farris Clelia
Fonte: D. Lgs 81/08