Formazione primo ingresso in cantiere e Accordo Stato – Regioni del 21 dicembre 2011: un po’ di chiarezza

Lavorare in cantiere espone i lavoratori ad alto rischio. Non è solo una considerazione “comune” ma anche una classificazione che la normativa in materia di sicurezza fa nell’individuare i fabbisogni normativi.

I recenti Accordi Stato-Regioni sulla formazione del 21 dicembre 2011 infatti classificano le attività con un codice ISTAT riconducibile al comparto delle costruzioni ad alto rischio, comportando, per il Datore di Lavoro, l’obbligo di formare i propri lavoratori (dipendenti o equiparati) ad un corso di formazione di 16 ore, 4 di formazione generale e 12 di formazione specifica.

L’Accordo prevede che la Formazione Generale costituisca credito formativo permanente mentre la formazione Specifica deve essere periodicamente ripetuta.

Prima dell’accordo, proprio in virtù del fatto che il comparto necessitava di tutela particolare, già dal 1° gennaio 2009 vigeva l’obbligo di far partecipare il personale, senza esperienza di cantiere, a specifici corsi di formazione di pari durata (da tenersi presso una scuola edile) e attinenti le basi professionali del lavoro in edilizia e la formazione in sicurezza. Tale obbligo, previsto dal contratto nazionale per i lavoratori del comparto edile stipulato a giugno 2008, è conosciuto come “formazione di primo ingresso in cantiere”.

Ora, pubblicato l’Accordo sulla formazione, occorre fare il punto della situazione in merito agli obblighi formativi previsti dai due canali.

Nell’accordo infatti, nelle “condizioni particolari” di cui al p.to 4 si legge: Per il comparto delle costruzioni, nell’ipotesi di primo ingresso nel settore, la formazione effettuata nell’ambito del progetto strutturale “16ore-MICS”, delineato da FORMEDIL, Ente nazionale per la formazione e l’addestramento professionale dell’edilizia, è riconosciuta integralmente corrispondente alla Formazione Generale di cui al presente accordo. Ai fini della Formazione Specifica i contenuti di cui al citato percorso strutturale potranno essere considerati esaustivi rispetto a quelli di cui al presente accordo ove corrispondenti. I soggetti firmatari del Contratto Collettivo Nazionale dell’edilizia stipulano accordi nazionali diretti alla individuazione delle condizioni necessarie a garantire tale corrispondenza.

L’aspetto relativo alla formazione specifica è stato chiarito con verbale di accordo delle parti sociali di settore del 3 febbraio 2012, dove si indica che il percorso formativo destinato ai lavoratori al primo ingresso nel settore edile erogato dalla Scuola Edile, è stato armonizzato con i dettami dell’Accordo Stato/Regioni/Provincie Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011.

 

Autore: Daniela Barona

 

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