Formazione in modalità e-learning: attenzione alle bufale!

Formazione dei lavoratori, dei preposti, dei dirigenti. Formazione del datore di lavoro – RSPP. Formazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Formazione degli addetti al Primo Soccorso e lotta agli incendi. Formazione dei lavoratori che utilizzano attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione… Tanti gli adempimenti formativi ai quali le aziende devono ottemperare, tante le “regole” e le procedure che devono essere rispettate, più difficile quindi per il Datore di Lavoro individuare il percorso formativo più corretto rispetto alle previsioni normative.

Alcuni recenti Accordi Stato – Regione hanno introdotto la frequenza di corsi in modalità e-learning, modalità che spesso incontra i favori delle aziende perché aiuta a conciliare le esigenze professionali con quelle personali di chi frequenta i corsi.

La formazione in e-learning è sicuramente un utile e importante strumento ma… attenzione alle bufale! Non tutti i corsi possono essere frequentati in modalità e- learning!

Ecco, ad esempio, il quadro di quanto è permesso ad oggi frequentare in questa modalità dagli Accordi Stato-Regioni del 2011:

  • formazione generale per i lavoratori (4 ore per tutti i settori)
  • formazione dei dirigenti
  • formazione dei preposti per i punti da 1 a 5
  • corsi di aggiornamento
  • formazione del Datore di Lavoro che assume il ruolo di RSPP per i moduli 1 e 2

 

L’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 in realtà non esclude la possibilità che possano essere organizzati corsi per i lavoratori in modalità e-learning anche la per la formazione specifica (e per la rimanente parte di formazione dei preposti) ma, così come indicato al punto 3, prevede che siano le Regioni territorialmente competenti a stabilire specifici progetti formativi sperimentali per questa tipologia di corsi.

In pratica, mentre la metodologia di apprendimento e-learning è consentita dall’Accordo per la formazione generale dei lavoratori, per la formazione specifica dei lavoratori e dei preposti deve essere stabilita in specifici progetti formativi sperimentali previsti da Regioni e Province Autonome nei loro atti (Attenzione! non tutte le Regioni hanno deliberato su tale aspetto).

Quindi, se vi dovessero proporre un corso in modalità e-learning, ricordatevi di accertarvi che siano rispettate le “regole” per poterlo frequentare senza correre il rischio di doverlo poi ripetere in presenza. Verificate che la società che gestisce la piattaforma sia accreditata e che il percorso e-learning proposto sia tra quelli previsti dagli Accordi o che sia stato presentato in Regione e approvato in via sperimentale.

 

Autore: Daniela Barona

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Pubblicato in Sicurezza sul lavoro.