A proposito della formazione dei lavoratori nell’ambito della sicurezza sul lavoro, il D.Lgs 81/08 si esprime in maniera specifica all’articolo 37. Qui di seguito riportiamo i passaggi salienti.
Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
- concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.
Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto.
La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione:
- della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
- del trasferimento o cambiamento di mansioni;
- della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.
La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.
L’Articolo spiega in maniera esauriente quelli che sono i principi fondamentali e cioè:
- tutti i lavoratori hanno diritto ad una formazione, sia basilare che specifica dei rischi, ed è OBBLIGATORIA
- la formazione deve essere predisposta sulla base delle conoscenze linguistiche (il legislatore riconosce la necessità, oggi, di tenere conto del fatto che non è così scontato che tutti i lavoratori conoscano alla perfezione la lingua italiana)
- la formazione è a carico del datore di lavoro e va prevista durante l’orario di lavoro: essa è parte integrante dell’attività lavorativa e non va considerata come un qualcosa di supplementare
- solo chi è esperto in materia può formare qualcun altro
- la formazione va programmata, quindi non è un qualcosa di improvvisato ma l’azienda deve provvedere a stabilire procedure specifiche per garantire l’attuazione a livello aziendale di questo obbligo.
Il 23/12/2011 si è concluso l’iter che ha portato alla pubblicazione dell’accordo Stato Regioni per la formazione dei RSPP (Datori di Lavoro) e dei Lavoratori così come previsto dal D.Lgs 81/2008.
Non solo: si è concluso il 22/2/2012 l’iter che ha portato alla pubblicazione l’accordo Stato Regioni per la formazione degli utilizzatori di specifiche attrezzature così come previsto dal D.Lgs 81/2008.
Tali accordi disciplinano quindi quanto prima era a discrezione del Datore di lavoro, sulla base della valutazione dei rischi aziendale: contenuti, durata, periodicità della formazione del personale. La formazione del personale sta andando sempre più verso una direzione specialistica e complessa, rispetto agli inizi dove tutto era tendenzialmente improvvisato.
Resta in capo al datore di lavoro l’onere di valutare le necessità aziendali ai fini della formazione; la normativa vigente fornisce gli strumenti per metter in pratica quanto stabilito.
Cosa significa formare un lavoratore? Non significa semplicemente passargli delle informazioni, ma condividere il concetto verificando che l’operatore abbia capito e quindi assimilato quanto si ha intenzione di comunicare.
L’obiettivo della formazione deve quindi essere quello di riuscire a modificare i comportamenti dei lavoratori, intervenendo sulla cultura del soggetto, per fare in modo che prevalgano i comportamenti virtuosi, sul lavoro, in maniera naturale.
In due parole: FORMAZIONE = SAPERE ESSERE
Autore: Michele Piscino
Fonte: D. Lgs. 81/08 e s.m.i.