Esenzione ADR trasporto bombole

Il trasporto di bombole prevede la movimentazione di gas che possono essere asfissianti, infiammabili, combustibili, comburenti ecc.. comunque materiali pericolosi e in quanto tali il trasporto deve essere effettuato secondo l’accordo ADR (Agreement Dangerous Road).

Durante il trasporto, le bombole devono essere posizionate verticalmente, correttamente fissate.

Se caricate orizzontalmente devono essere perpendicolari al senso di marcia, senza riduttori e dotati di cappellotto; va garantita una ventilazione adeguata e chiaramente sarà vietato l’uso di fiamme libere.

Sono concesse delle esenzioni: ad esempio per imprese che effettuano il trasporto come complemento alla loro attività principale (es. l’approvvigionamento di cantieri edili, o per lavori di misurazione, riparazione o manutenzione).

Questo limite è indicato al cap. 1.1.3.6 ADR ed è di 1000 per gas asfissianti o 333 per gas infiammabili (valore che è la massa netta in Kg per i gas liquefatti, fortemente refrigerati e gas disciolti sotto pressione o i litri di capacità del recipiente che contiene gas compressi.).

Semplificando, di solito il trasporto fino a sei bombole, può prevedere una esenzione parziale.

Permangono però i seguenti obblighi:

  • Presenza di un estintore da almeno 2 Kg in cabina per l’incendio del motore;
  • Trasporto della merce pericolosa in imballaggi costruiti ed etichettati conformemente alle norme ADR;
  • Obbligo di una adeguata aerazione in veicoli con carrozzeria chiusa
  • Sul documento di trasporto va annotata la dicitura “Carico non eccedente i limiti di esenzione del marginale 10011 ADR”.

 

Autore: Belloni
Fonte: varie

Pubblicato in Valutazione rischi.