Donne, valutazione dei rischi e sicurezza del lavoro

Le differenze tra uomini e donne sono visibili nella vita di tutti i giorni così come nel
mondo del lavoro. Soffermandoci in questa sede esclusivamente alle differenze
riscontrate in ambito lavorativo, va sottolineata l’importanza che anche il Testo Unico
in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul posto di lavoro, D.Lgs. 81/08, pone
nei confronti delle “differenze di genere” dei lavoratori.

Il sesso del lavoratori può influire sensibilmente sulla loro salute e sicurezza e
l’adozione di un approccio neutro in merito alla valutazione del rischio porta ad un
livello di prevenzione poco efficace nei luoghi di lavoro.

L’art. 28 del D.Lgs. 81/08 obbliga il Datore di Lavoro a valutare i rischi “riguardanti
gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari […] quelli riguardanti le lavoratrici in
stato di gravidanza […] nonchè quelli connessi alle differenze di genere”.

Viene quindi superata la concezione di tutela del lavoro femminile circoscritta alla
gravidanza per lasciare spazio alla valutazione dei rischi connessi sia al genere, sia
allo stress lavoro-correlato ponendo l’attenzione anche sulla possibile esistenza di
fenomeni discriminatori all’interno delle organizzazioni del lavoro e sull’impatto
discriminatorio che alcune scelte organizzative possono avere (attribuzioni di
qualifiche, demansionamento, organizzazione del lavoro che non tiene conto dei
problemi di conciliazione, molestie e impossibilità a frequentare corsi di formazione).

In questo modo il Testo Unico si pone l’obiettivo di migliorare e differenziare la tutela
delle donne, non limitandola all’individuazione di condotte vietate, bensì finalizzandola
alla considerazione diversificata delle condizioni di lavoro e di rischio delle lavoratrici
rispetto ai lavoratori, per permettere una valutazione dei rischi davvero completa e
l’adozione di misure organizzative coerenti, efficaci e più idonee a tutelare le donne.

La legislazione italiana ribadisce quindi un’importante concetto: il lavoro, la sua
organizzazione e le attrezzature per svolgerlo devono essere concepiti per adattarsi
alle persone e non viceversa e impone ai datori di lavoro di procedere a una gestione
dei rischi sensibile alle differenze tra uomo e donna.

 

Autore: Roberta Pellizzon

Fonte: D.Lgs. 81/08

 

 

 

Pubblicato in Sicurezza sul lavoro.