Domande frequenti – Giugno 2014

DOMANDA

La formazione fatta da un preposto ai sensi dell’accordo Stato Regioni 21.12.2011, esonera lo stesso dalla frequenza del corso di formazione per i lavoratori?

RISPOSTA

La formazione dei lavoratori ai sensi dell’art. 37 del Dlgs 81/2008 è la formazione “di base” che tutti i lavoratori devono seguire.

La formazione come Preposto viene definita nell’Accordo Stato –Regioni 21.12.2011 “Formazione particolare ed aggiuntiva” quindi si va a sommare a quella base.

 

DOMANDA

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può essere individuato come addetto alla gestione delle emergenze.

RISPOSTA

Si, un lavoratore può essere individuato come RLS dai colleghi e come addetto alla gestione delle emergenze dal Datore di lavoro.

 

DOMANDA

Un impiegato può cumulare le pause di lavoro al fine di iniziare più tardi a lavorare o finire prima?

RISPOSTA

In risposta a questo quesito si riporta quanto stabilito dal Dlgs 81/2008 Articolo 175 – Svolgimento quotidiano del lavoro.
1. Il lavoratore, ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività.

2. Le modalità di tali interruzioni sono stabilite dalla contrattazione collettiva anche aziendale.
3. In assenza di una disposizione contrattuale riguardante l’interruzione di cui al comma 1, il lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale.
4. Le modalità e la durata delle interruzioni possono essere stabilite temporaneamente a livello individuale ove il medico competente ne evidenzi la necessità.
5. È comunque esclusa la cumulabilità delle interruzioni all’inizio ed al termine dell’orario di lavoro.
6. Nel computo dei tempi di interruzione non sono compresi i tempi di attesa della risposta da parte del sistema elettronico, che sono considerati, a tutti gli effetti, tempo di lavoro, ove il lavoratore non possa abbandonare il posto di lavoro.
7. La pausa è considerata a tutti gli effetti parte integrante dell’orario di lavoro e, come tale, non è riassorbibile all’interno di accordi che prevedono la riduzione dell’orario complessivo di lavoro.

 

DOMANDA

L’immissione sul mercato dei nuovi segnali di sicurezza, implica, per le aziende, la sostituzione di quelli vecchi?

RISPOSTA

Il 18.10.2012 è entrata in vigore la Norma UNI EN ISO 7010:2012, ad oggi, la nuova normativa non vieta la circolazione dei segnali già contenuti nel Dlgs 81/2008 (da allegato XXIV a XXXII), pertanto non vi è obbligo di modifica/sostituzione.

 

Autore: Fulginiti Sandra

Pubblicato in Sicurezza sul lavoro.