Decreto Legge del Fare: implicazioni sulla sicurezza

Il Decreto Legge n. 69 del 2013, anche conosciuto come il Decreto del Fare, è stato convertito con la legge 9 agosto 2013, n.98 e contiene diverse misure di semplificazione che, in base alle aspettative istituzionali, contribuiranno al recupero di competitività e risorse per la crescita e lo sviluppo del Bel Paese.

Tra gli aspetti trattati, diversi sono i richiami (e le modifiche) al Decreto D.lgs.81/08. Ad esempio, all’articolo 32 vengono introdotte “Semplificazione degli adempimenti formali in materia di lavoro” e all’articolo 35 “Misure di semplificazione per le prestazioni lavorative di breve durata”.

Secondo le aspettative del legislatore, tali modifiche non porteranno a una riduzione dei livelli di sicurezza ma solo alla semplificazioni di obblighi formali: “meno carta e più sicurezza”.
Il Decreto è entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (avvenuta il 20 agosto scorso) ma, per alcuni aspetti, occorrerà attendere ulteriori provvedimenti attuativi.

Di seguito una rapida carrellata su alcuni punti trattati dal Decreto.

Semplificazione per attività a basso rischio infortunistico:
Il Decreto prevede l’individuazione di alcuni settori di attività a basso rischio di infortunio e malattie professionali: i Datori di Lavoro delle aziende appartenenti a tali settori potranno effettuare la valutazione del rischio utilizzando un modello semplificato.

Sia le attività a basso rischio che il modello semplificato dovranno essere individuati con un successivo Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (da adottarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore del Decreto del Fare).
Semplificazioni in materia di DUVRI:

Per quanto concerne il DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi da interferenze), ovvero il documento necessario quando nello stesso ambiente operano soggetti appartenenti a più imprese, il Decreto prevede che, nei settori a basso rischio, sia facoltà del Datore di Lavoro nominare, in alternativa alla predisposizione del DUVRI stesso, un proprio incaricato per sovrintendere alla cooperazione e al coordinamento con le altre imprese (dell’individuazione dell’incaricato dovrà esserne data evidenza nel contratto di appalto o di opera).

L’incaricato dovrà essere in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali adeguate e specifiche, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro…

 

Le disposizioni di cui sopra entreranno in vigore a seguito dell’adozione del decreto che individuerà i settori a basso rischio di infortuni e malattie professionali.

Vengono inoltre identificate le situazioni in cui non vi è l’obbligo di attuare quanto previsto dal comma 3 dell’art.26 del D.Lgs.81/08 (DUVRI o incaricato), modificando così i casi di esonero già esistenti. Vengono ora esclusi i servizi di natura intellettuale, le mere forniture di materiali o attrezzature e i lavori o servizi la cui durata non è superiore ai cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato (classificazione ai sensi DM 10 marzo 1998) o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI.

 

Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro

I termini per effettuare la prima verifica periodica delle attrezzature di lavoro sono stati ridotti a 45 giorni (60 gg erano quelli precedentemente previsti). Trascorsi inutilmente 45 giorni, il datore di lavoro si potrà rivolgere, a propria scelta, a soggetti pubblici o privati abilitati alle verifiche. Stessa facoltà è prevista per le verifiche successive.

Formazione e aggiornamento

Viene introdotto il concetto di credito formativo per i contenuti dei corsi di formazione qualora si sovrappongano, in tutto o in parte, a quelli previsti per:

  • il responsabile e per gli addetti del servizio prevenzione e protezione
  • i dirigenti, i preposti, i lavoratori e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

Le modalità per il riconoscimento dei crediti formativi di cui sopra dovranno essere stabilite dalla conferenza Stato-Regioni.
Semplificazioni per le prestazioni lavorative di breve durata:
Sono inoltre attesi due decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute allo scopo di:

  • semplificare la documentazione per dimostrare, quando la permanenza del lavoratore in azienda (con contratto regolamentato dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276), non sia superiore alle cinquanta giornate di lavoro nel corso dell’anno solare, l’effettivo adempimento degli obblighi di informazione e formazione;
  • definire le misure per semplificare gli adempimenti relativi all’informazione, formazione, valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria per le imprese agricole, con particolare riferimento a lavoratori a tempo determinato e stagionali, e per le imprese di piccole dimensioni.

 

Semplificazione dei cantieri temporanei e mobili:

E’ prevista l’adozione di modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza (POS), del piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e del fascicolo dell’opera. Per tali modelli occorrerà attendere un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome (da adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del Decreto del Fare).

Sempre rimanendo nel campo di applicazione dei cantieri temporanei o mobili, vengono esclusi dall’applicazione delle diposizioni previste dal Capo I del titolo IV, i lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento, nonché i piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore a dieci uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o alla manutenzione delle infrastrutture per servizi, che non espongano i lavoratori ai rischi di cui all’allegato XI (ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI).

Vengono invece assoggettati all’applicazione degli obblighi “cantieristici” gli spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e le manifestazioni fieristiche. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (da adottarsi entro il 31 dicembre 2013), verranno individuate le particolari esigenze connesse allo svolgimento delle citate attività.

 

Autore: Daniela Barona

Fonte: Pubblica Amministrazione

 

 

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