Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro

Entrato in vigore il 18 marzo 2014, il Decreto interministeriale del 6 marzo 2013 “Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro (articolo 6, comma 8, lett. m-bis), del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.” ha introdotto i nuovi requisiti obbligatori del docente formatore in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il Decreto prevede che il docente formatore in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro abbia il prerequisito del diploma di scuola secondaria di secondo grado insieme ad uno dei sei criteri indicati nello stesso, specificando che deve essere comunque garantita la contemporanea presenza dei tre elementi minimi fondamentali in materia di salute e sicurezza sul lavoro:

  • conoscenza
  • esperienza
  • capacità didattica

Si elencano di seguito i sei criteri indicati dal Decreto:

  1.  criterio: aver effettuato almeno 90 ore di docenza negli ultimi 3 anni (come docente esterno) nell’area tematica oggetto della docenza.
  2.  criterio: il secondo criterio integra due sotto-criteri: a) il possesso di uno specifico titolo di studio (laurea coerente con le materie oggetto della docenza); b) almeno un requisito tra: un percorso formativo sulla didattica, o l’abilitazione all’insegnamento, o il diploma triennale, o un master in scienze della comunicazione, oppure esperienze precedenti come docente (o per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, o per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni in qualunque materia, o per almeno 48 ore in affiancamento, sempre negli ultimi 3 anni in qualunque materia).
  3.  criterio: attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento a corsi di formazione della durata di almeno 64 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro, più almeno 12 mesi di esperienza lavorativa o professionale con l’area tematica oggetto della docenza, il tutto integrato da almeno uno dei requisiti B di cui sopra si è detto.
  4. criterio: attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento a corsi di formazione della durata di almeno 40 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro, più almeno 18 mesi di esperienza lavorativa o professionale nell’area tematica oggetto della docenza, il tutto integrato da almeno uno dei requisiti B di cui sopra si è detto.
  5. criterio: esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, coerente con l’area tematica oggetto della docenza, integrata da almeno uno dei requisiti B di cui sopra si è detto.
  6. criterio: esperienza di almeno 6 mesi nel ruolo di RSPP o 12 come ASPP (ciò limita la possibilità di fare docenza al macro-settore ATECO di riferimento), integrata da almeno uno dei requisiti B di cui sopra si è detto.

 

La qualificazione così ottenuta, è riconosciuta in modo permanente con riferimento alle aree tematiche per le quali il docente formatore abbia maturato il corrispondente requisito di conoscenza/esperienza.

Le tre aree sono:

  •  area normativa/giuridica/organizzativa;
  • area rischi tecnici/igienico-sanitaria;
  • area relazioni/comunicazione.

 

Per mantenere la qualificazione, i formatori dovranno effettuare una aggiornamento professionale con cadenza triennale.

Di seguito il link per scaricare il testo completo del decreto:
Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro

 

Autore: Roberta Pellizzon
Fonte: Ministero del lavoro, Decreto interministeriale 6 marzo 2013

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