Chiarimenti inerenti la nuova formazione per carrellisti

Vista l’importanza dell’utilizzo del carrello elevatore, volgarmente chiamato muletto, e visto il suo frequente uso in molte attività, si rende necessario un chiarimento circa l’accordo conferenza stato regioni del 22/2/2012 per la formazione dei conducenti di carrelli semimoventi con uomo a bordo (muletti).

Il sopracitato accordo prevede un corso di formazione teorico-pratico suddiviso nel seguente modo:

Modulo giuridico normativo (1 ora)

  • Tratta della normativa generale inerente la sicurezza sul lavoro con particolare riferimento alla alle attrezzature di lavoro

Modulo tecnico (7 ore)

    • Tratta di informazione specifiche riguardo i carrelli elevatori quali: o Tipologie, tecnologia e componenti o Principali rischi ed utilizzo in sicurezza o Sistema di ricarica delle batterie
    • Tipologie, tecnologia e componenti o Principali rischi ed utilizzo in sicurezza o Sistema di ricarica delle batterie
    • Condizioni di equilibrio e stabilità
    • Controlli e manutenzioni

Modulo pratico (4 ore)

Un totale quindi di 12 ore con un aggiornamento quinquiennale di 4 ore, di cui 3 ore dedicate esclusivamente alla parte pratica.

Quest’accordo entrerà in vigore solamente un anno dopo la sua uscita, a partire cioè da Febbraio 2013.

Per gli utilizzatori del carrello elevatore che non hanno mai fatto nessun tipo di formazione è semplice stabilire il termine entro cui devono effettuare tale corso: Febbraio 2013; diventa più complesso capire cosa debbono fare i lavoratori che hanno effettuato formazione precedente all’entrata in vigore del suddetto accordo.

Esistono tre casistiche:

1. Lavoratori che hanno effettuato un corso (teoria + pratica) pari almeno alle 12 ore previste dall’attuale accordo.
2. Lavoratori che hanno effettuato un corso (teoria + pratica) inferiore alle 12 ore previste dall’attuale accordo.
3. Lavoratori che hanno effettuato un corso (solo teoria) inferiore alle 12 ore previste dall’attuale accordo.
Per i lavoratori citati nel punto uno la formazione erogata si ritiene sufficiente e si rende necessario l’aggiornamento previsto dall’attuale accordo 5 anni dopo la data di attestazione di superamento del corso.

Per i lavoratori citati al punto due è necessario integrare la formazione erogata con l’aggiornamento previsto dall’attuale accordo entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore (febbraio 2013).

Per i lavoratori citati al punto tre è necessario integrare la formazione erogata con l’aggiornamento previsto dall’attuale accordo entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore (febbraio 2013) con l’effettuazione della verifica finale di apprendimento prevista.

 

Autore: Barillà Vincenzo

 

 

 

Pubblicato in Sicurezza sul lavoro.