Cassazione penale: responsabilità del titolare dell’impresa per omissione delle misure di sicurezza

La Cassazione sezione penale con sentenza numero 35943/2010 ha condannato il titolare di un’impresa edile che durante l’esecuzione di lavori di scavo per il rifacimento di una rete idrica pubblica, non aveva adottato le adeguate misure in difesa dell’incolumità dei pedoni. L’imprenditore già condannato in primo e in secondo grado, si è visto confermare la condanna dalla Corte di Cassazione, la quale ha motivato la stessa in riferimento al DPR 547/1955, art.11. c. 3,  ripreso dal TU 81/2008, punto 1.8.3 dell’All. IV (Ambienti di lavoro).

La normativa di riferimento infatti prevede che le vie di circolazione e altri luoghi o impianti all’aperto utilizzati od occupati dai lavoratori durante la loro attività, quindi in generale i luoghi di lavoro, debbano rispettare e garantire la sicurezza rispetto alla circolazione dei pedoni e dei veicoli.

In particolare la Suprema Corte nel confermare la responsabilità dell’imputato, afferma che sussiste continuità normativa tra il suddetto art. 11 ed il d.Lgs 81/2008: l’Allegato IV, punto 1.8.3., di quest’ultimo decreto riprende infatti l’art. 11 del D.P.R. 547/55.

Lo stesso articolo 68 del DPR in oggetto elenca poi le sanzioni previste in capo al datore di lavoro a fronte dell’omissione dell’utilizzo di tutte le misure di sicurezza all’uopo previste: nella fattispecie in esame in particolare all’imprenditore è stato contestato e sanzionato il comportamento illegittimo dovuto al mancato utilizzo di protezioni e segnalazioni visibili delle zone pericolose.

L’allegato IV relativo alle misure di sicurezza negli ambienti di lavoro prevede infatti tutte le disposizioni relative all’illuminazione delle zone di lavoro pericolose quando queste non siano sufficientemente illuminate e quelle relative alle protezione dei lavoratori dalle cadute di materiali pericolosi e dagli agenti atmosferici. Tali norme infatti sono poste a tutela non solo dei terzi che potrebbero trovarsi coinvolti negli incidenti, quando non siano adottate le opportune misure cautelative, ma anche e soprattutto in riferimento agli stessi addetti ai lavori che devono essere messi in condizione di svolgere la propria attività in sicurezza, garantendo la loro incolumità.

Autore: Luciano Mottola

 

Pubblicato in Sicurezza sul lavoro.