Carrelli elevatori e circolazione su strada: tutte le novità

Alcune aziende, per particolari esigenze, hanno la necessità di far transitare i carrelli elevatori per brevi tratti sulla strada pubblica, ad esempio per le operazioni di carico e scarico mezzi quando non hanno a disposizione un piazzale di pertinenza.

Pur trattandosi di mezzi senza targa, la loro circolazione per brevi e saltuari spostamenti era permessa dal Decreto Ministeriale del 28/12/1989, permesso che però è stato abrogato dalla circolare del 10 Giugno 2013 della Direzione Generale della Motorizzazione che ha introdotto appunto il divieto di circolazione su strade pubbliche o aperte al pubblico di carrelli elevatori privi di immatricolazione, divieto che, in questi ultimi mesi, ha creato alle aziende interessate diversi problemi.

La situazione ha avuto poi un ulteriore sviluppo: il 23 dicembre 2013 con il Decreto Legge 145, è stato modificato il codice della strada con l’indicazione all’art. 114 comma 2 bis, della possibilità di circolazione su strada di un carrello elevatore, sia a carico che a vuoto, per brevi e saltuari attraversamenti senza la necessità di essere omologato per circolazione stradale, previo il rispetto delle prescrizioni tecniche da prevedere a cura della Motorizzazione.

Ora, a distanza di diversi mesi dal divieto di circolazione, è stato emanato il Decreto Dirigenziale n. 752 del 14/01/2014 che prescrive le caratteristiche dei carrelli elevatori, trasportatori o trattori, non immatricolati e sprovvisti di carta di circolazione per poter effettuare su strada brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a pieno carico.

 

Ecco di seguito una sintesi delle condizioni previste e che debbono essere soddisfatte.

Il carrello deve essere munito:

  • di una scheda tecnica sottoscritta in originale dal costruttore contenente i seguenti dati: nome del costruttore, tipo, numero di serie, dimensioni (lunghezza, larghezza, altezza, interassi, sbalzi); masse (a vuoto, a pieno carico, massime ammesse per ogni asse, eventuale massa rimorchiabile); pneumatici ammessi; anno di costruzione; tipo di motore e alimentazione, con relativi estremi dell’omologazione se di tipo termico.
  • dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione previsti per le macchine operatrici di cui all’art. 58, comma 2, del Decreto Legislativo 30.4.1992, n. 285 e del dispositivo supplementare di cui all’art. 266 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
  • deve essere dotato di pannelli retro riflettenti a strisce bianche e rosse (o di analoghi sistemi) atti a segnalare l’ingombro dei dispositivi di sollevamento ovvero le parti a sbalzo di sezione ridotta;
  • deve essere munito di almeno un dispositivo retrovisore collocato sul lato sinistro che consenta la visibilità verso il retro nonché, se munito di cabina con parabrezza, di un dispositivo tergicristallo;
  • deve essere munito di un sistema di frenatura, agente su almeno un asse, che consenta il graduale arresto del veicolo;
  • deve essere munito dello specifico simbolo attestante la rispondenza alla direttiva 2006/42/CE e successive modificazioni (direttiva macchine);
  • deve essere munito delle certificazioni, rilasciate dal costruttore, di rispondenza alla direttiva macchine, alla normativa sulla compatibilità elettromagnetica;
  • deve essere accompagnato da personale a terra, che coadiuvi il conducente; tale obbligo non ricorre quando sono rispettate alcune prescrizioni indicate nel Decreto al quale si rimanda per approfondimenti.

 

I trasferimenti su strada sono consentiti a velocità non superiore a 10 km/h.

La domanda per l’autorizzazione alla circolazione saltuaria del carrello deve essere presentata all’Ufficio motorizzazione civile competente per territorio che provvederà, previo benestare dell’Ente proprietario della Strada, a rilasciare al richiedente un’autorizzazione che avrà validità massima di un anno (prorogabile).

Restano in vigore le autorizzazioni alla circolazione già rilasciate in conformità al decreto del Ministero dei Trasporti del 28 dicembre 1989, ed è consentita la proroga della loro validità purché la stessa non sia scaduta in data antecedente al 31/12/2007.

 

Autore: Daniela Barona

Fonte: Normativa

Pubblicato in Sicurezza sul lavoro.