Autorizzazione unica ambientale

Secondo il DPR 59/2013 l’autorizzazione unica ambientale costituisce il titolo autorizzativo che racchiude gran parte delle autorizzazioni ambientali necessarie per l’esercizio delle piccole e medie imprese e di quelle non soggette alla disciplina dell’autorizzazione integrata ambientale (la cui disciplina è contenuta nella Parte Seconda, Sezione III bis del Codice dell’Ambiente, D.Lgs. 152/2006).

L’autorizzazione unica ambientale presenta le seguenti caratteristiche principali:

  • contiene gli elementi previsti dalle normative di settore per le autorizzazioni e gli altri atti che sostituisce;
  • definisce le modalità per l’autocontrollo (se previsto);
  • dura quindici anni dalla data di rilascio (il rinnovo va richiesto almeno 6 mesi prima della scadenza con istanza);
  • il nuovo regolamento non si applica ai procedimenti già in corso alla data di entrata in vigore del regolamento autorizzazione unica ambientale;
  • L’autorizzazione unica ambientale può essere richiesta alla scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito.

 

A quali realtà è applicabile il DPR 59/2013 si applica?

  • alle micro imprese, piccole imprese e medie imprese;
  • agli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale ai sensi del Codice dell’Ambiente (D.Lgs. 152/2006).

 

I gestori degli impianti indicati fanno domanda di autorizzazione unica ambientale nel caso in cui i propri stabilimenti necessitino di uno delle seguenti autorizzazioni (o un loro rinnovo o aggiornamento):

a) autorizzazione agli scarichi;
b) comunicazione preventiva per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
d) autorizzazione generale di cui all’articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
e) comunicazione o nulla osta di cui all’articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
f) autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura;
g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

 

È fatta salva la facoltà dei gestori degli impianti di non avvalersi dell’autorizzazione unica ambientale nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione, ovvero ad autorizzazione di carattere generale, ferma restando la presentazione della comunicazione o dell’istanza per il tramite del SUAP.

 

Rapporto tra Autorizzazione unica ambientale e valutazione di impatto ambientale

Il regolamento 59/2013 non si applica ai progetti sottoposti alla valutazione di impatto ambientale se la normativa statale e regionale disponga che il provvedimento finale di VIA comprende e sostituisce tutti gli altri atti di assenso, comunque denominati, in materia ambientale.

In caso di verifica di assoggettabilità a VIA, l’autorizzazione unica ambientale può essere richiesta solo dopo che l’autorità competente a tale verifica abbia valutato di non assoggettare alla VIA i relativi progetti.

 

Specifiche disposizioni per le emissioni in atmosfera

Il nuovo Regolamento fa salva la possibilità di ricorrere all’autorizzazione di carattere generale di cui all’articolo 272, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell’Ambiente). Il gestore, in tal caso, presenterà al SUAP l’istanza di adesione a tale modello, e sarà lo sportello unico a trasmettere, per via telematica, l’adesione all’autorità competente.

Per gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente gli impianti e le attività indicate nella parte II dell’allegato IV alla parte quinta del Codice dell’Ambiente, nelle more dell’adozione delle autorizzazioni di carattere generale, i gestori degli stabilimenti interessati comunicano tramite il SUAP la propria adesione alle autorizzazioni generali.

 

Autore: Longo Massimo
Fonte: normativa ambientale

 

 

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