Approvato Decreto sull’installazione di apparecchi di erogazione di gas naturale ad uso privato

Il 18 maggio 2012 in Gazzetta Ufficiale, è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’interno del 30 aprile 2012 recante il titolo: “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di apparecchi di erogazione ad uso privato, di gas naturale per autotrazione”.

Lo scopo principale del suddetto decreto è l’emanazione di disposizioni di prevenzione degli incendi dovute all’installazione e l’esercizio di apparecchi di erogazione (VRA), ad uso privato, di gas naturale per ‘autotrazione, di portata massima 20 m³/h (s.t.p.), alimentati direttamente da rete di distribuzione, ivi compresi l’installazione e l’esercizio di impianti fissi senza serbatoio di accumulo, derivati da rete domestica adibiti al rifornimento a carica lenta di gas naturale per l’autotrazione, con capacita’ di compressione non superiore a 3 m³/h.

Il secondo comma dell’art. 1 del Decreto in oggetto prevede l’esclusione dal campo di applicazione delle installazioni che siano finalizzate alla erogazione del gas naturale mediante apparecchiature collegate ad uno stoccaggio e riguardo agli impianti con apparecchiature comunque interconnesse sul lato erogazione, eccedenti la portata massima di 20 m³/h.

L’ultimo comma dell’art. 1 invece si limita ad estendere l’efficacia di tali disposizioni solo agli impianti di nuova realizzazione, escludendo gli impianti già costruiti per i quali sia stata già rilasciata approvazione o siano in corso lavori di manutenzione e ristrutturazione degli impianti certificati da parte del Comando provinciale dei Vigili del fuoco.

L’art. 2 invece enuncia le finalità principali della manovra che sono le seguenti:

  •        Ridurre al minimo le cause di dispersione accidentale di gas, di incendi e di esplosioni
  •        Limitare i danni alle persone
  •        Limitare danni agli edifici e locali contigui all’impianto
  •        Permettere che i soccorsi avvengano in situazioni di sicurezza.

 

L’art. 5 poi si limita ad informare le imprese abilitate all’installazione degli impianti suddetti  ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 22 gennaio 2008 n. 37, a realizzare tali installazioni in conformita’ alla presente normativa, a rilasciare il libretto di conformità, solo a seguito delle verifiche tecniche e preventive all’uopo previste, pena la responsabilità delle stesse.

Dopo la premessa normativa il testo del Decreto provvede poi nel dettaglio a fornire tutte le indicazioni tecniche per permettere che l’installazione degli impianti sia a norma con tutto quanto previsto dal Ministero dell’Interno.

 

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