Amianto e sicurezza sul lavoro

L’amianto è un minerale con struttura fibrosa le cui caratteristiche e il basso costo di lavorazione ne hanno favorito l’impiego in numerosi campi e in prodotti differenti, in particolare è stato ampiamente utilizzato fino agli anni ‘90 nell’industria, nell’edilizia e nei trasporti.

L’esposizione a fibre di amianto, può, però, causare ai soggetti esposti, una forma di tumore conosciuta come “mesotelioma polmonare“.
La Legge n. 257 del 1992 ha quindi messo al bando l’impiego dell’amianto per la fabbricazione di qualsiasi manufatto.

La tutela della salute dei lavoratori legata all’esposizione di amianto è regolata dal testo unico in materia di sicurezza e salute dei lavoratori (D.Lgs. 81/08) al Capo III “Protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto”.

Il 5 gennaio 2010 è entrata in vigore la direttiva 2009/148/CEE  per la prevenzione e protezione dei lavoratori contro i rischi che derivano dall’esposizione all’amianto.

La direttiva ha per oggetto la protezione dei lavoratori contro i rischi che derivano dall’esposizione all’amianto, nonché la prevenzione di tali rischi, fissando i valori limite di tale esposizione.

La prevenzione dal rischio avviene:

  • eliminando i manufatti che contengono amianto;
  • confinando o incapsulando i manufatti che contengono amianto;
  • informando in modo corretto gli esposti evitando allarmismi;
  • allontanando i soggetti potenzialmente esposti dalla fonte di esposizione.

Per qualsiasi attività lavorativa che può comportare, per i lavoratori, un’esposizione ad amianto (es. manutenzione, rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate), è necessario valutare tale rischio in modo da stabilire la natura e il grado dell’esposizione.

I criteri di valutazione adottati sullo stato di conservazione del materiale contenente amianto sono:

  • l’analisi chimica (microscopica) del materiale;
  • lo stato di conservazione attraverso l’analisi visiva e la sua collocazione;
  • campionamento dell’aria per verificare la concentrazione di fibre areodisperse.

L’art. 8 della direttiva fissa dei valori limite di esposizione e, per garantire il rispetto dei valori fissati, prevede che sia misurata la concentrazione di fibre di amianto nell’aria.

Il campionamento deve essere rappresentativo dell’esposizione personale del lavoratore e, pertanto, la durata dei campionamenti dovrà essere tale da poter stabilire un valore di esposizione per un periodo di riferimento di otto ore (un turno di lavoro), mediante misurazioni o calcoli ponderati nel tempo.

Il valore limite di esposizione per l’amianto è fissato a 0,1 fibre per centimetro cubo di aria, misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di otto ore.

I datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto nell’aria superiore al valore limite.

Quando il valore limite fissato viene superato, il datore di lavoro individua le cause del superamento e adotta il più presto possibile le misure appropriate per ovviare alla situazione. Il lavoro può proseguire nella zona interessata solo se vengono prese misure adeguate per la protezione dei lavoratori interessati.

Come già sopra anticipato, è obbligo dei datori di lavoro provvedere alla formazione di tutti i lavoratori esposti o potenzialmente esposti.

La formazione deve avvenire a intervalli regolari, il contenuto deve consentire di acquisire le conoscenze e le competenze necessarie in materia di prevenzione e sicurezza, in particolare per quanto riguarda:

  • le proprietà dell’amianto e i suoi effetti sulla salute, incluso l’effetto sinergico dovuto al fumare;
  • i tipi di prodotti o materiali che possono contenere amianto;
  • le operazioni che possono comportare un’esposizione all’amianto e l’importanza dei controlli preventivi per ridurre al minimo i rischi connessi;
  • le prassi di lavoro sicure, i controlli e le attrezzature di protezione;
  • il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
  • le procedure di emergenza e decontaminazione;
  • l’importanza dei controlli sanitari.

In tutti i lavori in cui vi sia presenza di amianto, il datore di lavoro deve inoltre provvede affinché:

  • i luoghi in cui si svolgono le attività siano chiaramente delimitati, contrassegnati da appositi cartelli e accessibili esclusivamente ai lavoratori incaricati;
  • durante le attività sia tassativamente vietato fumare e siano predisposte aree speciali che consentano ai lavoratori di mangiare e bere senza rischio di contaminazione da polvere di amianto;
  • siano messi a disposizione dei lavoratori adeguati indumenti di lavoro tenuti separati da quelli civili;
  • i lavoratori dispongano di impianti sanitari adeguati, provvisti di docce, in caso di operazioni in ambienti polverosi;
  • l’equipaggiamento protettivo sia custodito in locali all’uopo destinati e controllato e pulito dopo ogni utilizzo.
  • Prima dell’esposizione deve essere disponibile per ogni lavoratore un accertamento del suo stato di salute. Durante l’esposizione, un nuovo accertamento deve essere disponibile almeno una volta ogni tre anni.

 

Per ciascun lavoratore si deve tenere una cartella clinica individuale.  I lavoratori esposti devono essere iscritti dal datore di lavoro in un registro che indichi il carattere e la durata della loro attività, nonché l’esposizione alla quale sono sottoposti. Il medico e/o l’autorità responsabile del controllo sanitario hanno accesso a detto registro.

Il registro e le cartelle sanitarie devono essere conservati per un periodo minimo di quarant’anni a partire dalla fine dell’esposizione.

In ragione di ciò, si vuole concludere menzionando la sentenza del 21.06.2012 in cui la Corte di Cassazione conferma la Sentenza di condanna a carico di due imprenditori per patologia asbesto correlata manifestata dopo quaranta anni.

Ai due imprenditore viene contestato il fatto di non aver provveduto a eliminare, o almeno a ridurre, mediante l’utilizzo delle misure di protezione, l’esposizione quotidiana al minerale cancerogeno e la conseguente assunzione del rischio, del tutto prevedibile, dell’insorgere di patologie potenzialmente mortali, prime tra le quali l’asbestosi e il mesotelioma.

Autore: Roberta Pellizzon
Fonte: D.Lgs. 81/08, Legge 257/92, Direttiva 2009/148/CEE

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