Addestramento dei lavoratori nell’ambito della sicurezza sul lavoro

il D.Lgs 81/08 tratta in vari passaggi l’addestramento dei lavoratori nell’ambito della sicurezza sul lavoro. Esso è definito all’articolo 2:

Complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro.

e argomentato in maniera generale all’articolo 37:

La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione:

  • della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
  • del trasferimento o cambiamento di mansioni;
  • della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.

 

L’Articolo accenna a quelli che sono i principi fondamentali e cioè:

  • tutti i lavoratori hanno diritto ad un addestramento specifico, qualora fosse necessario
  • l’addestramento deve essere predisposto sulla base delle conoscenze linguistiche (il legislatore riconosce la necessità, oggi, di tenere conto del fatto che non è così scontato che tutti i lavoratori conoscano alla perfezione la lingua italiana)
  • l’addestramento è a carico del datore di lavoro e va previsto durante l’orario di lavoro: esso è parte integrante dell’attività lavorativa e non va considerato come un qualcosa di supplementare
  • solo chi è esperto in materia può addestrare qualcun altro
  • l’addestramento va programmato, quindi non è un qualcosa di improvvisato ma l’azienda deve provvedere a stabilire procedure specifiche per garantire l’attuazione a livello aziendale di questo obbligo.

 

Cosa significa addestrare un lavoratore?

Non significa semplicemente passargli delle informazioni e/o condividere il concetto verificando che l’operatore abbia capito e quindi assimilato quanto si ha intenzione di comunicare; l’addestramento è quanto di più completo si possa pensare per garantire al lavoratore una conoscenza specifica della materia in quanto si integra, alla parte teorica, anche la componente pratica che, come indicato dalla norma, è effettuata da persona “esperta” (per esperienza, conoscenze teoriche, ecc) e sul luogo di lavoro (quindi realmente specifico).

In linea generale, resta in capo al datore di lavoro l’onere di valutare le necessità aziendali ai fini dell’addestramento; in alcuni casi specifici la normativa vigente fornisce esplicitamente gli strumenti per metter in pratica quanto stabilito, spiegando quelli che devono essere durate e contenuti dell’addestramento, individuando altresì i soggetti ritenuti idonei ai fini dell’addestramento. E’ previsto addestramento specifico ad esempio per l’utilizzo di attrezzature particolari (carrelli elevatori, gru, ecc) o i DPI di terza categoria (imbracature, alcuni tipi di respiratori, ecc) o in situazioni ritenute particolarmente rischiose (lavori in quota, lavori in spazi confinati, ecc).

In tutti i casi non espressamente trattati nella normativa, vale la regola generale che è il datore di lavoro, sulla base della valutazione dei rischi, a dover stabilire quali tipi di attività necessitano di un addestramento e quali no, come provvedere all’addestramento in termini di durata e contenuti. Più la mansione può mettere a rischio i lavoratori o chi sta intorno all’attività, e più il datore di lavoro dovrà provvedere per assicurarsi che gli addetti responsabili siano realmente capaci e idonei allo svolgimento della mansione.

L’obiettivo dell’addestramento deve quindi di limitare il rischio legato ai comportamenti dell’operatore sulla base di spiegazioni delle nozioni teoriche principali ma anche attraverso la pratica di quanto illustrato.

In due parole: ADDESTRAMENTO = SAPER FARE

 

Autore: Michele Piscino
Fonte: D. Lgs. 81/08 e s.m.i.

 

 

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