Il 07/10/2011 è entrato in vigore il D.P.R. 151/2011 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”.
Il nuovo decreto abroga i precedenti D.P.R. 689/59, D.M. 16.02.1982 e D.P.R. 37/98, accorpandoli in un’unica normativa, e rispetto ai precedenti introduce le seguenti modifiche:
- le attività soggette al controllo dei VV.F. passano da 97 a 80
- viene introdotto il principio di proporzionalità (la complessità della procedura autorizzativa è proporzionale al grado di rischio incendio dell’attività: Cat. A basso rischio, Cat. B medio rischio, Cat. C rischio elevato);
- viene introdotta la SCIA: segnalazione certificata di inizio attività (istanza presentata al comando provinciale dei vigili del fuoco, prima dell’inizio dell’attività, e a seguito della quale, dopo verifica formale, lo stesso rilascia ricevuta che autorizza all’esercizio dell’attività);
- vengono abbreviati i tempi per le autorizzazioni (la valutazione dei progetti, prima prevista per tutte le attività soggette al controllo dei VVF, è ora prevista solo per le attività di categoria B e C e i tempi di conferma sugli stessi, ad opera del comando provinciale dei vigili del fuoco, passano dai 90 giorni precedenti ai 60 attuali. Inoltre i controlli di prevenzione incendi, prima previsti per tutte le attività, sono ora effettuati solo a campione per le categorie A e B e per la categoria C sono sempre effettuati con tempi ridotti dai 135 giorni precedenti ai 60 attuali);
- viene introdotto il N.O.F. (Nulla Osta di Fattibilità) e le verifiche in corso d’opera (procedimenti che possono essere richiesti dagli enti e dai privati responsabili delle attività soggette al controllo dei VV.F. in caso di progetti di particolare complessità);
- vengono aumentate le responsabilità di aziende e professionisti (sono obbligati a mantenere in stato di efficienza sistemi, dispositivi, attrezzature, e le altre misure di sicurezza antincendio adottate, e ad effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali che sono indicate dal comando provinciale dei vigili del fuoco nel CPI o all’atto del rilascio della ricevuta a seguito della presentazione della SCIA; nonché di assicurare una adeguata informazione sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l’insorgere di un incendio e sulle procedure da adottare in caso di incendio. Devono inoltre annotare il tutto in un apposito registro che deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del comando).
La procedura introdotta dal D.P.R. può essere così schematizzata:
Autore: Giada Travia
Fonte: D.P.R. 151/2011