La Commissione Consultiva nella seduta del 27 novembre 2013 ha approvato un documento il cui scopo è quello di fornire alle piccole e medie imprese, che decidano di adottare un modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza, indicazioni organizzative semplificate, di natura operativa, utili alla predisposizione e alla efficace attuazione di un sistema aziendale idoneo a prevenire le conseguenze dei reati previsti dall’art. 25-septies, del decreto legislativo n. 231/2001.
A distanza di qualche mese, è stato pubblicato, in Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio scorso, il Decreto Ministeriale 13 febbraio 2014 che recepisce tale documento.
Il decreto consta di due articoli e allega il documento di cui sopra, rendendo disponibili le procedure semplificate per l’adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese, ai sensi dell’art. 30, comma 5-bis,del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.
Ricordiamo che il «Modello di organizzazione e di gestione» è definito dall’art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001, che disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.
L’art. 2 comma 1 lettera dd) del D.Lgs. n. 81/2008 lo definisce, per quel che riguarda i reati correlati alla violazione degli obblighi di sicurezza e salute dei lavoratori, come il “modello organizzativo e gestionale per la definizione e l’attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro”.
Il modello di organizzazione e di gestione previsto dalla 231/01 deve essere adottato ed efficacemente attuato, prescrive l’articolo 30 comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008, assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:
- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitaria;
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- all’acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate.
Le piccole e medie imprese potranno modificare ed integrare la modulistica prevista dal Decreto a seconda della complessità tecnico organizzativa della struttura aziendale.
Il Decreto e il documento della Commissione Consultiva può essere consultato sul sito del Ministero del lavoro nella sezione dedicata alla sicurezza sul lavoro: http://www.lavoro.gov.it/SicurezzaLavoro/PrimoPiano/Pages/20140225_procedurese mplificate.aspx
Autore: Daniela Barona
Fonte: Normativa