La legge italiana tutela la lavoratrice donna in gravidanza e dopo il parto: il D.Lgs. 151/2001 – “Testo unico a tutela della maternità e paternità” – è, infatti, una normativa che disciplina i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici (e dei lavoratori) connessi alla maternità e paternità, prevedendo anche misure preventive e protettive per la salute e la sicurezza delle lavoratrici in gravidanza e dopo il parto.
Il D.Lgs. 151/2001 concede alla lavoratrice donna:
- un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro (5 mesi): 2 mesi precedenti la data presunta del parto e 3 mesi successivi al parto;
- la possibilità di prolungare tale periodo con la maternità;
- la maternità anticipata nel caso la donna svolga un lavoro a rischio e non possa essere spostata ad altre mansioni, oppure, nel caso di gravi complicanze della gestazione.
Relativamente ai lavori a rischio, il Testo unico a tutela della maternità e paternità fornisce un elenco di rischi lavorativi vietati in periodo di gravidanza e allattamento; quali quelli legati a:
- all’organizzazione del lavoro (lavoro faticoso, notturno, con trasporto e sollevamento pesi, in catena di montaggio con ritmi frequenti oppure in piedi per periodi prolungati);
- all’ambiente – rischi fisici (rumore, vibrazioni, radiazioni, condizioni climatiche sfavorevoli);
- all’utilizzo di particolari materiali (rischio chimico); • all’eventuale presenza di agenti infettivi (rischio biologico).
Proprio per garantire la sicurezza e la salute della futura mamma e del feto, l’ambiente di lavoro deve essere valutato come appropriato ai fini della gravidanza.
A tale scopo è opportuno che il datore di lavoro proceda alla valutazione dei rischi per la specifica mansione a cui la lavoratrice donna è adibita al fine di:
- verificare la presenza o meno di lavori a rischio;
- mettere in atto alcuni accorgimenti che la gestante dovrà seguire al fine di tutelare la sua salute e sicurezza.
Se dalla valutazione emerge un rischio effettivo per la salute della futura mamma e del feto, il datore di lavoro modifica temporaneamente le condizioni o l’orario di lavoro, oppure, nella impossibilità, e in ogni caso in presenza di lavori vietati, sposta la lavoratrice ad altra mansione, informando la Direzione Provinciale del Lavoro (DPL).
Nel caso in cui la lavoratrice sia adibita a mansioni inferiori, conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni svolte in precedenza nonché la qualifica originaria; mentre, se lo spostamento ad altra mansione non è possibile, il datore di lavoro informa la DPL, che dispone l’interdizione anticipata e/o prolungata dal lavoro della lavoratrice per tutto il periodo di tutela previsto.
La tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici madri si applica durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio, anche nel caso di adozione o affidamento.
È dunque importante che la lavoratrice informi, il prima possibile, il datore di lavoro del proprio stato.
Inoltre durante il primo anno di vita del bambino, la madre o il padre (se i figli sono affidati a lui, alternativamente se la madre non se ne avvale, oppure se la madre è lavoratrice autonoma) potranno assentarsi dal lavoro per due ore al giorno quale permesso giornaliero di riposo, permesso che viene totalmente indennizzato dall’INPS.
Autore: Roberta Pellizzon
Fonte: D.Lgs. 151/2001