Per interpretare al meglio i requisiti e gli obblighi manutentivi relativi agli impianti elettrici occorre fare riferimento a diverse indicazioni normative.
Il Dlgs 81/08 obbliga il datore di lavoro (DDL) a prendere le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati dai tutti i rischi di natura elettrica (art 81)e a provvedere affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica CEI e il DPR 462/2001 (art 86).
Il DPR 462/2001 disciplina la messa in esercizio degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche che non può essere effettuata prima della verifica di conformità rilasciata al datore di lavoro dall’installatore che verifica l’impianto e rilascia la dichiarazione di conformità ai sensi della normativa vigente.
La dichiarazione di conformità equivale a tutti gli effetti ad omologazione dell’impianto. Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell’impianto, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità all’ASL o all’ARPA territorialmente competenti o ove attivo ufficio SUAP (art2).
Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell’impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni cinque anni, ad esclusione di quelli installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio per i quali la periodicità è biennale (art 4).
Per gli impianti in luoghi con pericolo di esplosione la messa in esercizio non può essere effettuata prima della verifica di conformità di cui sopra e l’omologazione è effettuata dalle ASL o dall’ARPA competenti per territorio, che effettuano la prima verifica sulla conformità alla normativa vigente di tutti gli impianti denunciati entro due anni. Successivamente è possibile avvalersi di organismi abilitati per l’effettuazione delle verifiche.
Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.
NORME TECNICHE CEI sono le direttive tecniche che disciplinano realizzazione, verifiche manutenzione degli impianti; in particolare nella norma CEI 64-8 nella sezione 62.2 stabilisce che la frequenza della verifica periodica di un impianto deve essere determinata, oltre che da normative vigenti, considerando il tipo di impianto e componenti, il suo uso e funzionamento, la frequenza e la qualità della manutenzione e le influenze esterne a cui l’impianto è soggetto.
L’intervallo di tempo può essere di alcuni anni con la eccezione dei seguenti casi per i quali, esistendo un maggiore rischio, possono essere richiesti intervalli di tempo più brevi:
- posti di lavoro o luoghi in cui esistano rischi di degrado, di incendio o di esplosione;
- posti di lavoro o luoghi in cui coesistano impianti di alta e di bassa tensione;
- luoghi ai quali abbia accesso il pubblico;
- cantieri;
- impianti di sicurezza (per esempio illuminazione di sicurezza)
Il rapporto periodico dovrebbe raccomandare alle persone incaricate delle verifiche periodiche, l’intervallo per la successiva verifica periodica. Quando non è disponibile nessun precedente rapporto, è necessario un controllo più approfondito.
Le successive sezioni (CEI 64-08 751 e successive) rimandano comunque per una valutazione dei locali a maggior rischio incendio e/o esplosione al ex DM 16.02.1982 ora DPR 151/2011.
Come può un DDL effettuare la valutazione del rischio elettrico al fine di stabilire una corretta classificazione e conseguente periodicità di verifica?
Condizione necessaria per effettuare una valutazione è la presenza della dichiarazione di conformità (al DM 37/08 o alla L 46/90) rilasciata dall’installatore: tale dichiarazione riporta le specifiche e gli eventuali allegati presenti. In mancanza è possibile richiedere una dichiarazione di rispondenza dell’impianto alla regola dell’arte che viene rilasciata previo controllo dell’impianto di un soggetto abilitato (elettricista). Nella dichiarazione di conformità sono elencati degli allegati obbligatori che, se indicati devono essere presenti pena l’invalidità della stessa.
Se presente il progetto, i DDL può riferirsi ai dati contenuti in esso per la classificazione (normalmente effettuata all’interno dello stesso) del livello di rischio elettrico. In alternativa il DDL deve sulla base delle precedenti considerazioni, concentrarsi sui rischi residui, ovvero sui rischi non già prevenuti o protetti da una progettazione e realizzazione a regola d’arte, ed in particolare dai rischi connessi:
- ad una non idonea manutenzione e verifica degli apparecchi ed impianti elettrici;
- ad una carente informazione dei lavoratori sui rischi di natura elettrica,
- ad una insufficiente formazione sul corretto utilizzo degli apparecchi ed impianti elettrici.
Quindi per le attività a rischio incendio basso la periodicità di 5 anni per le verifiche degli impianti rispetta le indicazioni normative citate a meno di un palese presenza di rischi incendio ed esplosione. Conseguentemente anche le attività a rischio incendio medio (secondo DM 100398 e seguenti) non sono automaticamente soggette a verifica biennale; vi sono delle particolari indicazione di settore che permettono tale distinzione.
Il consiglio rimane quindi comunque quello di affidarsi a professionisti del settore per le suddette indicazioni (quindi insieme alla dichiarazione di conformità è bene chiedere parere in merito al livello di rischio), anche perché l’obbligo della valutazione del rischio elettrico (art 80 comma 2 Dlgs 81/08) è in capo al DDL e dal punto di vista sanzionatorio è prevista la pena dell’arresto da tre a sei mesi, o l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro, per la mancata valutazione del rischio elettrico; tale valutazione è evidentemente necessaria per individuare le misure di sicurezza richiamate al comma 3 dell’art. 80, anch’esso punito con la pena dell’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro.
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Autore: Dott. Freguggia Paolo
Fonte: Norme tecnice CEI, DPR 462/2001, D.Lgs 81/08