Nota del Ministero del lavoro e politiche sociali sull’applicazione dell’art 100 del D.Lgs 81/08 e smi

La Federazione delle Imprese Energetiche e Idriche in ottemperanza con quanto recitato dall’art. 12 del D.Lgs 81/08, ha chiesto alla commissione degli interpelli del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, una interpretazione dell’art 100 del D.Lgs 81/08 in merito alla possibilità della non redazione di un Piano di Sicurezza e coordinamento, per quei lavori dove l’intervento e l’esecuzione deve essere immediata per prevenire incidenti imminenti o per organizzare misure urgenti di salvataggio o per la continuità nell’erogazione, in condizioni appunto di emergenza, di servizi essenziali per la popolazione quali l’erogazione della corrente elettrica, acqua, gas e reti di comunicazione .

La Federazione pone in evidenza nell’interpello, anche la tipologia di intervento legato ad un carattere di urgenza; al territorio esteso in cui devono intervenire e quindi all’alto numero di interventi che in un anno vengono effettuati; alla ripetitività degli interventi il più delle volte risolvibili in poche ore e con interventi di pochi uomini/giorno, caratterizzati da una sequenzialità nell’intervento ( individuazione del guasto, apertura e/o sezionamento del tratto; alimentazione di emergenza; scavo; riparazione del tratto guasto; ripristino delle condizioni normali di configurazione rete e collaudo) attività per cui sono state predisposte procedure operative per singola attività.

Inoltre ribadisce che vengono rispettate tutte le disposizioni richieste dal Titolo IV del D.Lgs 81/08 riguardanti la notifica preliminare o la verifica dei Piani operativi di sicurezza delle ditte che operano in subappalto.

La Commissione valutata la richiesta, indica che il comma 6 dell’art 100 del D.Lgs 81/08 considera delle esigenze costituzionali, quali la tutela dei lavoratori e la continuità di erogazione di energie utili alla popolazione per un normale e sicuro utilizzo.

Per questo il legislatore ha ritenuto opportuno richiedere una rapidità di intervento, solo per situazioni di emergenza per prevenire possibili incidenti imminenti, anche senza la redazione di un documento in cui si evidenziasse una valutazione dei rischi legata all’attività.

Questo comunque nel rispetto, senza eccezioni, degli altri obblighi in carico al datore di lavoro per la tutela dei lavoratori e in particolare a quelli indicati nel Titolo IV che regolamenta i lavori nei cantieri temporanei o mobili. Quindi prevede la possibilità di non redigere il PSC nelle situazioni sopra indicate cioè nel caso di lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti.

 

Autore: Belloni Bruno
Fonte: D.lgs 81/08, Commissione degli interpelli risposta ad un quesito

 

Pubblicato in Sicurezza sul lavoro.