Emissioni in atmosfera e nuovo regime autorizzativo

Il D.Lgs. 128/2010 ha modificato la parte quinta del D.Lgs.152/06 introducendo un nuovo regime autorizzativo per alcune attività.

All’art.281 comma 3 vengono definite le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione, oltre ai tempi di adeguamento per i gestori di stabilimenti/attività in esercizio che non ricadevano nel campo di applicazione del DPR 203/88.

Di seguito alcune novità di rilievo.

 

DEFINIZIONI

La definizione di impianto è stata sostituita con quella di stabilimento: ciò comporta che le autorizzazioni rilasciate dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 128/2010 non saranno più riferite al singolo impianto, ma allo stabilimento. Ogni stabilimento disporrà quindi di un’unica autorizzazione.

 

AUTORIZZAZIONE IMPIANTI ESISTENTI

Autorizzazioni antecedenti al 1998: ovvero stabilimenti nei quali è presente almeno un impianto esistente al 1° luglio 1988 autorizzato in via tacita ai sensi dell’art.12 del D.P.R. 203/1988. I gestori di questi stabilimenti dovevano presentare una nuova domanda di autorizzazione entro il 31 dicembre 2011.

Stabilimenti autorizzati in data anteriore al 2006: ovvero gli stabilimenti nei quali la prima autorizzazione è stata rilasciata ai sensi dell’art.6, 11 o 15 del D.P.R. 203/88, purché in funzione entro il 29 aprile 2008. Ecco i tempi per la presentazione delle nuove domande di autorizzazione:

  • se la prima autorizzazione è anteriore al 1° gennaio 2000 – entro il 31 dicembre 2013;
  • se la prima autorizzazione è successiva al 31 dicembre 1999 – entro il 31 dicembre 2015.

Le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera rilasciate dopo il 03 aprile 2006 ai sensi del D.Lgs. 152/06 rimangono in essere per tutta la validità dell’autorizzazione (15 anni).

 

ATTIVITA’ LAVORAZIONE METALLI

E’ stato ampliato l’elenco delle emissioni che devono essere oggetto di autorizzazione. Ad esempio sono state inserite le attività di lavorazione dei metalli che impiegano oltre 500 kg/anno di olio lubrificante.

Rispetto a questo tipo di attività, si precisa che la Regione Lombardia ha aggiornato l’allegato con il D.d.u.o. 23 dicembre 2011 n. 12772 prevedendo, viste le peculiarità del settore della lavorazione dei metalli, un approccio che valuti anche la eventuale presenza di emissioni diffuse.

 

IMPIANTI TERMICI ESISTENTI

Ecco riassunte alcune novità per gli impianti esistenti. Per gli impianti termici civili con potenza compresa tra 35 kW e 3 MW, in esercizio al 29 aprile 2006, il libretto di centrale andava integrato, a cura del responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto, entro il 31 dicembre 2012, da un atto in cui si dichiara che l’impianto è conforme alle caratteristiche tecniche di cui all’art.285 ed è idoneo a rispettare i valori limite di cui all’art.286.

Entro la stessa data il libretto di centrale doveva essere inoltre integrato con l’indicazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie ad assicurare il rispetto dei valori limite di cui all’art.286.

 
Autore: Daniela Barona

Fonte: D.Lgs. 128/2010, Regione Lombardia

 

 

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