Vietata la produzione degli accessori da taglio a flagelli per decespugliatori portatili

Con il decreto direttoriale del 26 aprile 2012 il ministero dello Sviluppo Economico vieta l’immissione sul mercato di accessori di taglio del tipo a flagelli costituiti da diverse parti metalliche collegate e destinati ad essere montati su decespugliatori portatili.

La decisione emessa in data 19 gennaio 2012 dalla Commissione Europea ha vietato agli Stati membri di immettere sul mercato tali accessori di taglio costituiti da diverse parti metalliche collegate e destinati a essere montati su decespugliatori portatili. 30 aprile la scadenza fissata dalla C.E. ai 27 Stati membri per adottare le disposizioni necessarie per conformarsi alla decisione e la stessa obbligava gli Stati membri a farlo entro il 30 aprile scorso.

Le nuove disposizioni in materia prevedono che l’uso di accessori di taglio del tipo a flagelli con parti metalliche collegate fa insorgere rischi residui significativamente più elevati di rottura durante il funzionamento e di proiezione di oggetti e che quindi i suddetti  accessori non sono in linea con quanto previsto dai punti 1.3.2 e 1.3.3 dell’allegato I della direttiva 2006/42/CE. Pertanto considerato quanto qui premesso e la non conformità degli accessori di taglio a flagelli per decespugliatori portatili rispetto a quanto voluto dalla normativa europea, gli stessi rappresentano un rischio per chi li utilizza e per chi lavora con lui o gli sta intorno.

L’articolo 1 del decreto direttoriale del 26 aprile stabilisce poi che “ai fini dei controlli, dei provvedimenti specifici relativi a singoli prodotti rientranti nella categoria degli accessori di cui al comma 1, degli oneri relativi al ritiro dal mercato e delle sanzioni relativamente alle violazioni del divieto di cui al comma 1, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, e, in particolare, l’articolo 6 e l’articolo 15, comma 1”.

Le competenze in merito alla sorveglianza e al ritiro di detti accessori vietati sul mercato, sono attribuite ai servizi ispettivi del Ministero dello Sviluppo economico e dal Ministero del Lavoro e dal Ministero delle Politiche Sociali in stretto coordinamento tra di loro. In particolare le sanzioni che gli stessi applicheranno in caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dalla nuova normativa ci sono differenti fattispecie previste dall’art 15 del decreto legislativo n. 17 del 27 gennaio 2010.

Autore: Luciano Mottola

 

Pubblicato in Valutazione rischi.